Gli interventi legislativi in materia tributaria sono, sin troppo spesso, viziati da irregolarità, non rispettando le forme imposte dalla Costituzione e dallo Statuto. Queste violazioni, già gravi e rilevanti, non sono, peraltro, le uniche. Nella fattispecie occorre, infatti, garantire la legittimità dell’azione legislativa anche sotto il profilo sostanziale. Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, oggetto di molteplici ed ancora recenti modifiche, è possibile, ma non agevole e deve essere condotta attraverso un’interpretazione coordinata dell’ordinamento sostanziale e processuale. Occorre, inoltre, prendere atto del difficile compito della Cassazione, la cui funzione nomofilattica è messa in crisi dall’incertezza del diritto causata dalla proliferazione legislativa, ma anche dal pericolo che la confusione possa condurre gli interpreti a «smarrire» la guida dei principi fondamentali. Limitando l’approfondimento alle entrate elencate nel secondo comma dell’art. 2, in esame, si evidenzia la necessità di ricondurre la natura delle stesse ad un ambito tributario e fiscale senza, tuttavia, ignorare le problematiche affioranti da questa ricostruzione ermeneutica che, pure, è l’unica che possa assicurare la legittimità della loro attribuzione alla giurisdizione tributaria.
L'ampliamento della giurisdizione tributaria ex art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992: un'interpretazione costituzionalmente orientata
NICOTINA, Ludovico
2008-01-01
Abstract
Gli interventi legislativi in materia tributaria sono, sin troppo spesso, viziati da irregolarità, non rispettando le forme imposte dalla Costituzione e dallo Statuto. Queste violazioni, già gravi e rilevanti, non sono, peraltro, le uniche. Nella fattispecie occorre, infatti, garantire la legittimità dell’azione legislativa anche sotto il profilo sostanziale. Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, oggetto di molteplici ed ancora recenti modifiche, è possibile, ma non agevole e deve essere condotta attraverso un’interpretazione coordinata dell’ordinamento sostanziale e processuale. Occorre, inoltre, prendere atto del difficile compito della Cassazione, la cui funzione nomofilattica è messa in crisi dall’incertezza del diritto causata dalla proliferazione legislativa, ma anche dal pericolo che la confusione possa condurre gli interpreti a «smarrire» la guida dei principi fondamentali. Limitando l’approfondimento alle entrate elencate nel secondo comma dell’art. 2, in esame, si evidenzia la necessità di ricondurre la natura delle stesse ad un ambito tributario e fiscale senza, tuttavia, ignorare le problematiche affioranti da questa ricostruzione ermeneutica che, pure, è l’unica che possa assicurare la legittimità della loro attribuzione alla giurisdizione tributaria.Pubblicazioni consigliate
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