L’A., dopo avere brevemente delineato il quadro della disciplina dei congedi ai familiari di portatori di handicap, si sofferma sull’art. 42, comma 5, del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che riconosce una forma di congedo c.d. “straordinario” per i genitori, e, dopo la loro scomparsa, per i fratelli e le sorelle “conviventi” di disabili in situazioni di gravità. Lo scritto verifica il legame tra famiglia, lavoro e disabilità e l’esistenza di uno statuto protettivo del nucleo familiare nel momento di maggior bisogno (cioè quando uno dei propri componenti è in difficoltà), al fine di individuare le nuove funzioni alle quali è chiamato il diritto del lavoro che non è “impermeabile” alle vicende della famiglia in situazione di bisogno, ed evidenzia come il congedo “straordinario”, pur trovandosi in un rapporto di species a genus con il congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, presenta evidenti diversità che si sostanziano in una disciplina di maggior favore rispetto alla previsione generale, in funzione della particolare tutela attribuita per specifiche esigenze dei nuclei familiari.
Il congedo straordinario per i familiari di portatori di handicap
FERLUGA, Loredana
2008-01-01
Abstract
L’A., dopo avere brevemente delineato il quadro della disciplina dei congedi ai familiari di portatori di handicap, si sofferma sull’art. 42, comma 5, del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che riconosce una forma di congedo c.d. “straordinario” per i genitori, e, dopo la loro scomparsa, per i fratelli e le sorelle “conviventi” di disabili in situazioni di gravità. Lo scritto verifica il legame tra famiglia, lavoro e disabilità e l’esistenza di uno statuto protettivo del nucleo familiare nel momento di maggior bisogno (cioè quando uno dei propri componenti è in difficoltà), al fine di individuare le nuove funzioni alle quali è chiamato il diritto del lavoro che non è “impermeabile” alle vicende della famiglia in situazione di bisogno, ed evidenzia come il congedo “straordinario”, pur trovandosi in un rapporto di species a genus con il congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, presenta evidenti diversità che si sostanziano in una disciplina di maggior favore rispetto alla previsione generale, in funzione della particolare tutela attribuita per specifiche esigenze dei nuclei familiari.Pubblicazioni consigliate
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