Il 22 gennaio 2009 Governo e parti sociali hanno sottoscritto un Accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, modificando il sistema previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993. Da tempo era avvertita l’esigenza di un cambio delle regole sulla contrattazione collettiva in Italia. Il nuovo accordo prevede un contratto nazionale rivolto a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, con il collegamento ad un indice dei prezzi armonizzato in ambito europeo, deputato dagli aumenti energetici. La contrattazione aziendale dovrà collegarsi alla produttività e la cadenza dei rinnovi sarà, sia nel settore privato che in quello pubblico, triennale. Come è già accaduto nel recente passato l’accordo ha dato luogo ad una divisione sindacale, con la mancata sottoscrizione da parte della Cgil rispetto a Cisl e Uil, che riecheggia quella del 1954 sul conglobamento. Il nuovo accordo affronta la vexata-quaestio della rappresentanza, confermando la tendenza consolidata del diritto sindacale in Italia nel dopoguerra, dell’autonomia collettiva e delle categorie civilistiche, con la significativa innovazione dell’attività promozionale della legge all’attività sindacale, introdotta dal Titolo III dello Statuto dei diritti dei lavoratori. L’accordo del 22 gennaio 2009 contiene previsioni anche in materia di sciopero, con un radicale cambio di indirizzo rispetto alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti, circa lo sciopero come “diritto individuale ad esercizio collettivo”.

Contratti: le nuove regole

BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2009-01-01

Abstract

Il 22 gennaio 2009 Governo e parti sociali hanno sottoscritto un Accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, modificando il sistema previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993. Da tempo era avvertita l’esigenza di un cambio delle regole sulla contrattazione collettiva in Italia. Il nuovo accordo prevede un contratto nazionale rivolto a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, con il collegamento ad un indice dei prezzi armonizzato in ambito europeo, deputato dagli aumenti energetici. La contrattazione aziendale dovrà collegarsi alla produttività e la cadenza dei rinnovi sarà, sia nel settore privato che in quello pubblico, triennale. Come è già accaduto nel recente passato l’accordo ha dato luogo ad una divisione sindacale, con la mancata sottoscrizione da parte della Cgil rispetto a Cisl e Uil, che riecheggia quella del 1954 sul conglobamento. Il nuovo accordo affronta la vexata-quaestio della rappresentanza, confermando la tendenza consolidata del diritto sindacale in Italia nel dopoguerra, dell’autonomia collettiva e delle categorie civilistiche, con la significativa innovazione dell’attività promozionale della legge all’attività sindacale, introdotta dal Titolo III dello Statuto dei diritti dei lavoratori. L’accordo del 22 gennaio 2009 contiene previsioni anche in materia di sciopero, con un radicale cambio di indirizzo rispetto alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti, circa lo sciopero come “diritto individuale ad esercizio collettivo”.
2009
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