Con la legge n. 149/2001 è stato inserito, tra i provvedimenti provvisori che il Tribunale per i minorenni può disporre durante il procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore, il collocamento temporaneo dello stesso presso una famiglia. E’ stata, dunque, legislativamente prevista questa terza forma di affidamento, già da tempo adottata dalla giurisprudenza, che si differenzia sia dall’affidamento c.d. familiare sia da quello preadottivo, ma non ne viene predisposta la regolamentazione. Questa va dunque ricavata in via ermeneutica, utilizzando lo strumento analogico e tenendo nella dovuta considerazione la funzione che l’istituto dell’affidamento, in questa particolare forma, è chiamato ad assolvere e il c.d. rischio giuridico, che lo caratterizza, cui rimangono esposti gli affidatari. E’ parso di poter pervenire alla conclusione che per la disciplina di taluni aspetti l’istituto debba soggiacere alle norme previste per l’affidamento preadottivo (qualità degli affidatari: famiglia e non singoli; rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d’origine) e per altri profili debba farsi applicazione delle regole predisposte per l’affidamento familiare (parametro di valutazione della idoneità degli affidatari; rapporti tra minore e famiglia d’origine).

Il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia

LA SPINA, Angela
2009-01-01

Abstract

Con la legge n. 149/2001 è stato inserito, tra i provvedimenti provvisori che il Tribunale per i minorenni può disporre durante il procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore, il collocamento temporaneo dello stesso presso una famiglia. E’ stata, dunque, legislativamente prevista questa terza forma di affidamento, già da tempo adottata dalla giurisprudenza, che si differenzia sia dall’affidamento c.d. familiare sia da quello preadottivo, ma non ne viene predisposta la regolamentazione. Questa va dunque ricavata in via ermeneutica, utilizzando lo strumento analogico e tenendo nella dovuta considerazione la funzione che l’istituto dell’affidamento, in questa particolare forma, è chiamato ad assolvere e il c.d. rischio giuridico, che lo caratterizza, cui rimangono esposti gli affidatari. E’ parso di poter pervenire alla conclusione che per la disciplina di taluni aspetti l’istituto debba soggiacere alle norme previste per l’affidamento preadottivo (qualità degli affidatari: famiglia e non singoli; rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d’origine) e per altri profili debba farsi applicazione delle regole predisposte per l’affidamento familiare (parametro di valutazione della idoneità degli affidatari; rapporti tra minore e famiglia d’origine).
2009
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