Lo studio e l’osservazione dell’ormai sempre più esteso territorio della responsabilità civile mettono in evidenza l’emergere progressivo di nuove figure di danno alla persona, con precipuo riferimento al settore dei danni non patrimoniali. La giurisprudenza, infatti, soprattutto negli ultimi venti anni, ha riconosciuto fattispecie di danno risarcibile che il nostro ordinamento positivo ancora non ha recepito, con la conseguenza che il settore del danno alla persona, generato da responsabilità sia di natura contrattuale che di natura extra-contrattuale, poggia le sue basi su un terreno quanto mai incerto ed in costante evoluzione. In tale panorama si inserisce una particolare tematica di non poca rilevanza, che afferisce alla responsabilità civile professionale medica e alle conseguenze pregiudizievoli di tale attività integranti danno alla persona: il cosiddetto danno da wrongful birth che, unitamente al danno da wrongful pregnancy (in cui l’illecito è connesso alla gravidanza) e da wrongful life (in cui l’illecito è connesso alle condizioni di vita del neonato), costituisce il trittico del danno da nascita indesiderata1. Per wrongful birth deve intendersi la nascita di un soggetto affetto da gravi menomazioni di diversa natura e origine, diagnosticabili ma non curabili nella vita prenatale; alla base delle possibili richieste risarcitorie derivanti da tale danno si pone, come è agevole intuire, la mancata o errata informazione alla gestante - da parte dell’esercente la professione sanitaria - dell’esistenza delle patologie suddette, con la conseguente impossibilità per la stessa di scegliere consapevolmente se proseguire la gravidanza o praticarne l’interruzione.

Il danno da wrongful - birth nell'attuale orientamento della giurisprudenza.

GUALNIERA, Patrizia;SCURRIA, SERENA;CRINO', Claudio
2009-01-01

Abstract

Lo studio e l’osservazione dell’ormai sempre più esteso territorio della responsabilità civile mettono in evidenza l’emergere progressivo di nuove figure di danno alla persona, con precipuo riferimento al settore dei danni non patrimoniali. La giurisprudenza, infatti, soprattutto negli ultimi venti anni, ha riconosciuto fattispecie di danno risarcibile che il nostro ordinamento positivo ancora non ha recepito, con la conseguenza che il settore del danno alla persona, generato da responsabilità sia di natura contrattuale che di natura extra-contrattuale, poggia le sue basi su un terreno quanto mai incerto ed in costante evoluzione. In tale panorama si inserisce una particolare tematica di non poca rilevanza, che afferisce alla responsabilità civile professionale medica e alle conseguenze pregiudizievoli di tale attività integranti danno alla persona: il cosiddetto danno da wrongful birth che, unitamente al danno da wrongful pregnancy (in cui l’illecito è connesso alla gravidanza) e da wrongful life (in cui l’illecito è connesso alle condizioni di vita del neonato), costituisce il trittico del danno da nascita indesiderata1. Per wrongful birth deve intendersi la nascita di un soggetto affetto da gravi menomazioni di diversa natura e origine, diagnosticabili ma non curabili nella vita prenatale; alla base delle possibili richieste risarcitorie derivanti da tale danno si pone, come è agevole intuire, la mancata o errata informazione alla gestante - da parte dell’esercente la professione sanitaria - dell’esistenza delle patologie suddette, con la conseguente impossibilità per la stessa di scegliere consapevolmente se proseguire la gravidanza o praticarne l’interruzione.
2009
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