Il diritto di ripensamento rappresenta uno dei principali strumenti di autotutela offerto al consumatore per liberarsi da regolamenti contrattuali inefficienti, inidonei, cioè, al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni programmati. In presenza di determinate circostanze inerenti le modalità di contrattazione impiegate dal professionista, la particolare natura del bene negoziato o la complessità delle regole che soprassiedono al funzionamento dello scambio, il consumatore non ha la possibilità di valutare adeguatamente la convenienza dell’affare prima di prestare il proprio consenso. Siffatta peculiare forma di asimmetria di mercato, definibile come asimmetria di ponderazione , viene fronteggiata dal legislatore comunitario con l’attribuzione di un periodo di riflessione - successivo allo scambio dei consensi – che consente al consumatore di liberarsi, senza penalità e senza dover addurre alcuna giustificazione, da operazioni di scambio non conformi a parametri di razionalità ed efficienza. Si tratta di uno ius poenitendi dai caratteri del tutto peculiari che non trova, nonostante gli sforzi profusi da dottrina e giurisprudenza, adeguata collocazione all’interno della disciplina generale del contratto contenuta nel codice civile. Il presente lavoro, partendo dagli studi compiuti dalla più autorevole dottrina in relazione alla composizione della fattispecie negoziale, individua nel meccanismo rimediale messo a disposizione del consumatore un coelemento essenziale operante quale fonte di qualificazione del consenso. La ricostruzione proposta presenta importanti ricadute applicative in particolare in relazione alle conseguenze dell’esercizio del diritto di pentimento sull’atto e sulle prestazioni eventualmente eseguite. L’inquadramento teorico proposto consente, peraltro, di distinguere le modalità operative del rimedio in relazione al tipo di prestazione dedotta nel contratto avuto riguardo, in particolare, all’ipotesi, recentemente affrontata dalla Corte di Giustizia, in cui l’effetto demolitorio del recesso di pentimento sia rivolto contro un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi che risulti in tutto o in parte eseguita.

Il recesso comunitario dopo l'ultima pronuncia della Corte di Giustizia

RENDE, Francesco
2009-01-01

Abstract

Il diritto di ripensamento rappresenta uno dei principali strumenti di autotutela offerto al consumatore per liberarsi da regolamenti contrattuali inefficienti, inidonei, cioè, al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni programmati. In presenza di determinate circostanze inerenti le modalità di contrattazione impiegate dal professionista, la particolare natura del bene negoziato o la complessità delle regole che soprassiedono al funzionamento dello scambio, il consumatore non ha la possibilità di valutare adeguatamente la convenienza dell’affare prima di prestare il proprio consenso. Siffatta peculiare forma di asimmetria di mercato, definibile come asimmetria di ponderazione , viene fronteggiata dal legislatore comunitario con l’attribuzione di un periodo di riflessione - successivo allo scambio dei consensi – che consente al consumatore di liberarsi, senza penalità e senza dover addurre alcuna giustificazione, da operazioni di scambio non conformi a parametri di razionalità ed efficienza. Si tratta di uno ius poenitendi dai caratteri del tutto peculiari che non trova, nonostante gli sforzi profusi da dottrina e giurisprudenza, adeguata collocazione all’interno della disciplina generale del contratto contenuta nel codice civile. Il presente lavoro, partendo dagli studi compiuti dalla più autorevole dottrina in relazione alla composizione della fattispecie negoziale, individua nel meccanismo rimediale messo a disposizione del consumatore un coelemento essenziale operante quale fonte di qualificazione del consenso. La ricostruzione proposta presenta importanti ricadute applicative in particolare in relazione alle conseguenze dell’esercizio del diritto di pentimento sull’atto e sulle prestazioni eventualmente eseguite. L’inquadramento teorico proposto consente, peraltro, di distinguere le modalità operative del rimedio in relazione al tipo di prestazione dedotta nel contratto avuto riguardo, in particolare, all’ipotesi, recentemente affrontata dalla Corte di Giustizia, in cui l’effetto demolitorio del recesso di pentimento sia rivolto contro un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi che risulti in tutto o in parte eseguita.
2009
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