Il tema degli spazi riservati all’autonomia privata e degli ambiti che questa progressivamente va conquistando nella regolamentazione dei rapporti di diritto di famiglia e, in particolare, di quelli conseguenti alla crisi coniugale, è oggetto di costante ed attento dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Con specifico riguardo agli accordi che i coniugi stipulano in occasione e in vista della crisi, il lavoro prende in particolare considerazione i patti stipulati in sede di separazione al fine di estinguere, mediante una prestazione una tantum e cioè mediante adempimento in unica soluzione, il rapporto di debito credito intercorrente tra loro ed avente ad oggetto il mantenimento. La possibilità per i coniugi in crisi di concordare la corresponsione in unica soluzione della prestazione pecuniaria periodica con funzione assistenziale è espressamente prevista dall’art. 5 comma 8 legge 1 dicembre 1970, n. 898 in materia di divorzio e la norma non è stata, in sede di riforma del diritto di famiglia, estesa alla separazione. La mancanza di una previsione testuale che legittimi in quella sede il ricorso a tale strumento di composizione degli interessi, unitamente alla considerazione dell’art. 5 citato alla stregua di norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, non è, comunque, sufficiente per escludere la configurabilità degli accordi in discorso, quale espressione del libero esercizio dell’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. Tuttavia l’applicazione di tale principio generale pone una serie di questioni ermeneutiche che sono state tutte singolarmente approfondite. In particolare, innanzitutto, si è indagata la natura giuridica delle dichiarazioni rese dai coniugi, concludendo che si tratti di un accordi transattivi; si è poi verificata la validità dei medesimi attraverso l’esame di tre profili fondamentali: la non essenzialità della periodicità quale modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento; la natura disponibile della pretesa creditoria del coniuge; i limiti cui soggiace la derogabilità delle norme che sottopongono i provvedimenti relativi al mantenimento alla clausola rebus sic stantibus. Quest’ultimo aspetto presenta nell’indagine particolare rilievo in quanto è stato analizzato, sotto altro e diverso profilo, anche al fine di verificare, una volta accertata la validità degli accordi in discorso, la loro efficacia. In particolare si è trattato di accertare la disponibilità e preventiva rinunciabilità dell’assegno di divorzio al fine di appurare se e a quali condizioni l’accordo di corresponsione una tantum dell’assegno di mantenimento, con contemporanea rinuncia del coniuge beneficiario a qualsiasi diritto patrimoniale (passato, presente e futuro) a qualunque titolo vantato nei confronti dell’altro, inibisca la richiesta dell’assegno di divorzio nella relativa sede.

Accordi in sede di separazione e assolvimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge mediante corresponsione una tantum

LA SPINA, Angela
2010-01-01

Abstract

Il tema degli spazi riservati all’autonomia privata e degli ambiti che questa progressivamente va conquistando nella regolamentazione dei rapporti di diritto di famiglia e, in particolare, di quelli conseguenti alla crisi coniugale, è oggetto di costante ed attento dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Con specifico riguardo agli accordi che i coniugi stipulano in occasione e in vista della crisi, il lavoro prende in particolare considerazione i patti stipulati in sede di separazione al fine di estinguere, mediante una prestazione una tantum e cioè mediante adempimento in unica soluzione, il rapporto di debito credito intercorrente tra loro ed avente ad oggetto il mantenimento. La possibilità per i coniugi in crisi di concordare la corresponsione in unica soluzione della prestazione pecuniaria periodica con funzione assistenziale è espressamente prevista dall’art. 5 comma 8 legge 1 dicembre 1970, n. 898 in materia di divorzio e la norma non è stata, in sede di riforma del diritto di famiglia, estesa alla separazione. La mancanza di una previsione testuale che legittimi in quella sede il ricorso a tale strumento di composizione degli interessi, unitamente alla considerazione dell’art. 5 citato alla stregua di norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, non è, comunque, sufficiente per escludere la configurabilità degli accordi in discorso, quale espressione del libero esercizio dell’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. Tuttavia l’applicazione di tale principio generale pone una serie di questioni ermeneutiche che sono state tutte singolarmente approfondite. In particolare, innanzitutto, si è indagata la natura giuridica delle dichiarazioni rese dai coniugi, concludendo che si tratti di un accordi transattivi; si è poi verificata la validità dei medesimi attraverso l’esame di tre profili fondamentali: la non essenzialità della periodicità quale modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento; la natura disponibile della pretesa creditoria del coniuge; i limiti cui soggiace la derogabilità delle norme che sottopongono i provvedimenti relativi al mantenimento alla clausola rebus sic stantibus. Quest’ultimo aspetto presenta nell’indagine particolare rilievo in quanto è stato analizzato, sotto altro e diverso profilo, anche al fine di verificare, una volta accertata la validità degli accordi in discorso, la loro efficacia. In particolare si è trattato di accertare la disponibilità e preventiva rinunciabilità dell’assegno di divorzio al fine di appurare se e a quali condizioni l’accordo di corresponsione una tantum dell’assegno di mantenimento, con contemporanea rinuncia del coniuge beneficiario a qualsiasi diritto patrimoniale (passato, presente e futuro) a qualunque titolo vantato nei confronti dell’altro, inibisca la richiesta dell’assegno di divorzio nella relativa sede.
2010
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