L'art. 19 della legge n.2/2009 , in materia di "potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga", alla lettera a) richiama, in materia di interventi integrativi all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, ruoli e funzioni "degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni". Si può ben dire che gli enti bilaterali affondino le loro radici prima ancora che nella storia del sindacalismo e del diritto sindacale in Italia nella tradizione dall’associazionismo mutualistico e cooperativistico. A questo fenomeno vanno ascritte anche le casse edili, certamente gli enti bilaterali di più consolidata tradizione. Gli enti bilaterali mantengono ai nostri giorni la funzione di organo misto espressivo della contrattazione collettiva, con le sue regole procedurali, un modello che emerge quando "le parti, nel momento di comporre un conflitto di lavoro, non si accontentano di fissare una serie di obblighi reciproci, ma, al fine di garantire una durevole pace industriale, istituiscono un comitato o un consiglio misto”. Si può affermare che gli enti bilaterali sono ancora espressivi di un modello di relazioni industriali, in cui negoziazione e cooperazione coesistono attraverso lo strumento del comitato misto, che garantisce stabilità e continuità dei rapporti tra i soggetti rappresentativi degli interessi. E, d'altra parte, le nuove funzioni appaiono, invero, come una forma di aggiornamento dell'originaria funzione mutualistica degli enti bilaterali. Si guardino le attività attribuite agli enti bilaterali, promossi dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro "comparativamente più rappresentativi", dal d.lgs. 276 del 2003: "la promozione di un'occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro e, infine, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti di riferimento" (art. 2, primo comma, lett. h, del d.lgs. n.276/2003).

Bilateralità e diritto del lavoro in Italia

BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2009-01-01

Abstract

L'art. 19 della legge n.2/2009 , in materia di "potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga", alla lettera a) richiama, in materia di interventi integrativi all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, ruoli e funzioni "degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni". Si può ben dire che gli enti bilaterali affondino le loro radici prima ancora che nella storia del sindacalismo e del diritto sindacale in Italia nella tradizione dall’associazionismo mutualistico e cooperativistico. A questo fenomeno vanno ascritte anche le casse edili, certamente gli enti bilaterali di più consolidata tradizione. Gli enti bilaterali mantengono ai nostri giorni la funzione di organo misto espressivo della contrattazione collettiva, con le sue regole procedurali, un modello che emerge quando "le parti, nel momento di comporre un conflitto di lavoro, non si accontentano di fissare una serie di obblighi reciproci, ma, al fine di garantire una durevole pace industriale, istituiscono un comitato o un consiglio misto”. Si può affermare che gli enti bilaterali sono ancora espressivi di un modello di relazioni industriali, in cui negoziazione e cooperazione coesistono attraverso lo strumento del comitato misto, che garantisce stabilità e continuità dei rapporti tra i soggetti rappresentativi degli interessi. E, d'altra parte, le nuove funzioni appaiono, invero, come una forma di aggiornamento dell'originaria funzione mutualistica degli enti bilaterali. Si guardino le attività attribuite agli enti bilaterali, promossi dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro "comparativamente più rappresentativi", dal d.lgs. 276 del 2003: "la promozione di un'occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro e, infine, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti di riferimento" (art. 2, primo comma, lett. h, del d.lgs. n.276/2003).
2009
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