Il 6 luglio 2010 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riportato nei “giusti canoni interpretativi” la tematica degli obblighi in positivo che discendono in capo agli Stati parte dal dettato normativo dell’art. 8 della CEDU, relativo alla tutela della vita privata e familiare, nei casi di sottrazione internazionale di minori. Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, in presenza di un illecito trasferimento all’estero o in caso di mancato rientro di un minore nel suo Paese di residenza abituale, dalla norma contenuta nell’art. 8, interpretata alla luce della disciplina internazionale applicabile - nel caso di specie, la Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - discendono precisi obblighi giuridici in capo agli Stati, il primo dei quali si sostanzia nell’esecuzione in tempi celeri del provvedimento che ordina il rientro del minore illecitamente sottratto. Tale obbligo incontra un limite nel principio dell’interesse superiore del fanciullo, principio richiamato nel Preambolo della Convenzione dell’Aja del 1980 e consacrato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta di Nizza, nel senso che il rientro non vada eseguito in presenza di circostanze che possano rendere intollerabile la situazione familiare o risultare pericolose per la vita e lo sviluppo del minore. Nel caso che ci occupa, la soluzione resa da una Camera della Corte nel gennaio 2009 non solo risultava viziata, a nostro avviso, da un errore preliminare di qualificazione della fattispecie, essendo dubbio che il comportamento della madre potesse essere definito, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980, come illecito, ma finiva altresì per pregiudicare la condizione familiare di un bambino (e della madre), disattendendo proprio il principio generale dell’interesse superiore del minore. La sentenza della Grande Camera, ribaltando la decisione del 2009ha rilevato una violazione dell’art. 8 della convenzione nell’ipotesi in cui il provvedimento elvetico venga eseguito, basando la propria soluzione sul valore preminente che, nel caso di specie, riveste il principio dell’interesse superiore del minore. La sentenza, a nostro avviso, rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione della giurisprudenza europea, sia per la precisa ricostruzione del principio dell’interesse superiore del minore come principio generale di diritto internazionale (e quindi rilevante ai sensi dell’art. 31 par. 3 lett. c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 in tema di interpretazione dell’art. 8), sia per la soluzione pratica della vicenda che si muove un po’ “controcorrente” rispetto alla tendenza sempre più marcata della Corte di proceduralizzare la tutela dei diritti umani.

La Grande Camera si pronuncia sul caso Neulingere… recupera l’interesse superiore del minore

DISTEFANO, Marcella
2010-01-01

Abstract

Il 6 luglio 2010 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riportato nei “giusti canoni interpretativi” la tematica degli obblighi in positivo che discendono in capo agli Stati parte dal dettato normativo dell’art. 8 della CEDU, relativo alla tutela della vita privata e familiare, nei casi di sottrazione internazionale di minori. Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, in presenza di un illecito trasferimento all’estero o in caso di mancato rientro di un minore nel suo Paese di residenza abituale, dalla norma contenuta nell’art. 8, interpretata alla luce della disciplina internazionale applicabile - nel caso di specie, la Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - discendono precisi obblighi giuridici in capo agli Stati, il primo dei quali si sostanzia nell’esecuzione in tempi celeri del provvedimento che ordina il rientro del minore illecitamente sottratto. Tale obbligo incontra un limite nel principio dell’interesse superiore del fanciullo, principio richiamato nel Preambolo della Convenzione dell’Aja del 1980 e consacrato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta di Nizza, nel senso che il rientro non vada eseguito in presenza di circostanze che possano rendere intollerabile la situazione familiare o risultare pericolose per la vita e lo sviluppo del minore. Nel caso che ci occupa, la soluzione resa da una Camera della Corte nel gennaio 2009 non solo risultava viziata, a nostro avviso, da un errore preliminare di qualificazione della fattispecie, essendo dubbio che il comportamento della madre potesse essere definito, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980, come illecito, ma finiva altresì per pregiudicare la condizione familiare di un bambino (e della madre), disattendendo proprio il principio generale dell’interesse superiore del minore. La sentenza della Grande Camera, ribaltando la decisione del 2009ha rilevato una violazione dell’art. 8 della convenzione nell’ipotesi in cui il provvedimento elvetico venga eseguito, basando la propria soluzione sul valore preminente che, nel caso di specie, riveste il principio dell’interesse superiore del minore. La sentenza, a nostro avviso, rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione della giurisprudenza europea, sia per la precisa ricostruzione del principio dell’interesse superiore del minore come principio generale di diritto internazionale (e quindi rilevante ai sensi dell’art. 31 par. 3 lett. c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 in tema di interpretazione dell’art. 8), sia per la soluzione pratica della vicenda che si muove un po’ “controcorrente” rispetto alla tendenza sempre più marcata della Corte di proceduralizzare la tutela dei diritti umani.
2010
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