La Corte Costituzionale osserva che l’inapplicabilità delle regole contenute negli artt. 337 e 373 c.p.c., nel processo tributario, non comporta, automaticamente, l’inapplicabilità delle relative eccezioni. Di conseguenza non si può escludere ope iudicis la possibilità di sospendere l’esecuzione della sentenza di secondo grado. Ci si sofferma sulla evidente prospettabilità di un ripensamento della Corte sulla questione del doppio grado del giudizio, attraverso una ricerca, dottrinaria e giurisprudenziale, di una corretta interpretazione dell'art. 49 del D.Lgs. 546/92.
LA CORTE COSTITUZIONALE APRE UNO SPIRAGLIO PER UN REVIREMENT SULLA SOSPENSIONE CAUTELARE, IN SECONDO GRADO, NEL PROCESSO TRIBUTARIO
ACCORDINO, Patrizia
2011-01-01
Abstract
La Corte Costituzionale osserva che l’inapplicabilità delle regole contenute negli artt. 337 e 373 c.p.c., nel processo tributario, non comporta, automaticamente, l’inapplicabilità delle relative eccezioni. Di conseguenza non si può escludere ope iudicis la possibilità di sospendere l’esecuzione della sentenza di secondo grado. Ci si sofferma sulla evidente prospettabilità di un ripensamento della Corte sulla questione del doppio grado del giudizio, attraverso una ricerca, dottrinaria e giurisprudenziale, di una corretta interpretazione dell'art. 49 del D.Lgs. 546/92.File in questo prodotto:
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