Un'indagine di diritto positivo consente di affermare che se esistono fattispecie normative certamente ascrivibili all’area della illiceità, alle quali, tuttavia, non segue l'effetto risarcitorio, vi sono, invece, reazioni al danno, presuntivamente ritenuto ingiusto, che vengono attivate indipendentemente dalla sussistenza di un comportamento (illecito) da parte del soggetto indicato quale responsabile. In questi casi la lesione dell’interesse, nella quale si sostanzia il danno, non è riferibile alla condotta commissiva od omissiva di colui che è chiamato a sopportare il carico risarcitorio, il quale vi è tenuto in forza di una specifica relazione con la cosa che ha provocato il danno, individuabile ora nella qualità di custode della cosa stessa (art. 2051 c.c.), ora in quella di proprietario o utilizzatore dell’animale (art. 2052 c.c.), o di proprietario dell’edificio (art. 2053 c.c.), oppure in quella di proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o conducente dell’autoveicolo (art. 2054, 3 comma, c.c.). Vi è nelle richiamate figure normative una totale scissione tra soggetto ritenuto (responsabile) ed evento causativo del danno, nel senso cioè che l’evento produttivo della lesione non è per nessun verso riconducibile alla sfera di azione del responsabile.. Così colui che ha ricevuto una cosa in custodia, avendo sulla stessa, a qualsiasi titolo, un effettivo e non occasionale potere, in quanto ne controlla le modalità di uso o di conservazione, risponde -in forza di una previsione del tutto innovativa- del danno causato dalle cose stesse con il limite del caso fortuito, da intendersi quale causa estranea del tutto inevitabile. Mentre non è esclusa la responsabilità per quei danni derivanti da causa ignota, da eventi cioè di cui si sconosce la provenienza, o estranea ma pur sempre evitabile, o comunque per quei danni riconducibili alla sfera soggettiva del responsabile.

ILLICEITA' E RESPONSABILITA' NEL DANNO DA COSE

ASTONE, ANTONINO
2011-01-01

Abstract

Un'indagine di diritto positivo consente di affermare che se esistono fattispecie normative certamente ascrivibili all’area della illiceità, alle quali, tuttavia, non segue l'effetto risarcitorio, vi sono, invece, reazioni al danno, presuntivamente ritenuto ingiusto, che vengono attivate indipendentemente dalla sussistenza di un comportamento (illecito) da parte del soggetto indicato quale responsabile. In questi casi la lesione dell’interesse, nella quale si sostanzia il danno, non è riferibile alla condotta commissiva od omissiva di colui che è chiamato a sopportare il carico risarcitorio, il quale vi è tenuto in forza di una specifica relazione con la cosa che ha provocato il danno, individuabile ora nella qualità di custode della cosa stessa (art. 2051 c.c.), ora in quella di proprietario o utilizzatore dell’animale (art. 2052 c.c.), o di proprietario dell’edificio (art. 2053 c.c.), oppure in quella di proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o conducente dell’autoveicolo (art. 2054, 3 comma, c.c.). Vi è nelle richiamate figure normative una totale scissione tra soggetto ritenuto (responsabile) ed evento causativo del danno, nel senso cioè che l’evento produttivo della lesione non è per nessun verso riconducibile alla sfera di azione del responsabile.. Così colui che ha ricevuto una cosa in custodia, avendo sulla stessa, a qualsiasi titolo, un effettivo e non occasionale potere, in quanto ne controlla le modalità di uso o di conservazione, risponde -in forza di una previsione del tutto innovativa- del danno causato dalle cose stesse con il limite del caso fortuito, da intendersi quale causa estranea del tutto inevitabile. Mentre non è esclusa la responsabilità per quei danni derivanti da causa ignota, da eventi cioè di cui si sconosce la provenienza, o estranea ma pur sempre evitabile, o comunque per quei danni riconducibili alla sfera soggettiva del responsabile.
2011
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1909152
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