Oggetto del lavoro è l’ ordinanza della Corte di Cassazione del 9 Novembre 2010, n.22781 sulla preclusione del ravvedimento operoso nel caso di ispezioni fiscali che offre un significativo spunto per effettuare alcune riflessioni. In sede introduttiva si è studiato l'istituto del ravvedimento operoso, inizialmente introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 14 della legge n. 408 del 29 dicembre 1990 e successivamente disciplinato dell’articolo 13 in seno al D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, che rappresenta l’attuale riferimento normativo sebbene, quanto all’entità delle sanzioni, tale disposizione è sempre oggetto di modifiche. Requisito fondamentale che ha sempre contraddistinto tale significativo istituto di prevenzione della lite tributaria è la spontaneità e la conseguente operosità del contribuente. Condizione imprescindibile per accedere al ravvedimento operoso è, pertanto, che non siano state constatate violazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e che la stessa Amministrazione non abbia svolto alcuna attività istruttoria. Spontaneità e premialità sono nel ravvedimento fortemente connessi, difatti, com’è noto, la sanzione è graduata differentemente in base ai tempi entro i quali ci si ravvede. Ma, venendo più in dettaglio all’esame delle cause ostative, l’articolo 13 impedisce in primis l’esercizio del ravvedimento operoso nella ipotesi in cui la violazione sia stata constatata o sia in corso un accesso, ispezione o verifica fiscale. Orbene, l’ ordinanza della Corte di Cassazione n.22781 del 9/11/2010 si inserisce proprio in questa problematica e ci è sembrata meritevole di una riflessione ulteriore in quanto non tiene sufficientemente conto della circostanza che l’adempimento del contribuente, quanto al versamento della maggiore imposta, fosse stato esperito precedentemente rispetto alla verifica fiscale.

ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI DA PARTE DELL'UFFICIO E SPONTANEITA' DEL RAVVEDIMENTO

SERRANO', Maria Vittoria
2011-01-01

Abstract

Oggetto del lavoro è l’ ordinanza della Corte di Cassazione del 9 Novembre 2010, n.22781 sulla preclusione del ravvedimento operoso nel caso di ispezioni fiscali che offre un significativo spunto per effettuare alcune riflessioni. In sede introduttiva si è studiato l'istituto del ravvedimento operoso, inizialmente introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 14 della legge n. 408 del 29 dicembre 1990 e successivamente disciplinato dell’articolo 13 in seno al D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, che rappresenta l’attuale riferimento normativo sebbene, quanto all’entità delle sanzioni, tale disposizione è sempre oggetto di modifiche. Requisito fondamentale che ha sempre contraddistinto tale significativo istituto di prevenzione della lite tributaria è la spontaneità e la conseguente operosità del contribuente. Condizione imprescindibile per accedere al ravvedimento operoso è, pertanto, che non siano state constatate violazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e che la stessa Amministrazione non abbia svolto alcuna attività istruttoria. Spontaneità e premialità sono nel ravvedimento fortemente connessi, difatti, com’è noto, la sanzione è graduata differentemente in base ai tempi entro i quali ci si ravvede. Ma, venendo più in dettaglio all’esame delle cause ostative, l’articolo 13 impedisce in primis l’esercizio del ravvedimento operoso nella ipotesi in cui la violazione sia stata constatata o sia in corso un accesso, ispezione o verifica fiscale. Orbene, l’ ordinanza della Corte di Cassazione n.22781 del 9/11/2010 si inserisce proprio in questa problematica e ci è sembrata meritevole di una riflessione ulteriore in quanto non tiene sufficientemente conto della circostanza che l’adempimento del contribuente, quanto al versamento della maggiore imposta, fosse stato esperito precedentemente rispetto alla verifica fiscale.
2011
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