La nota a sentenza della Corte di Cassazione n.8663 del 15 aprile 2011 ci ha consentito di occuparci del diritto di interpello, sebbene in ambito differente rispetto al suo connotato peculiare di istituto di prevenzione della lite tributaria e di strumento di attività consultiva e di indirizzo dell’Amministrazione finanziaria. Il principio che si estrapola dalla sentenza de quo, prevede l’autonoma impugnabilità dinanzi alle Commissioni tributarie della risposta fornita a seguito di interpello disapplicativo, in quanto considerata atto di diniego di agevolazione fiscale. La Suprema Corte attribuisce all’organo preposto a fornire il parere, e cioè al Direttore regionale delle Entrate, un potere di ordine meramente tecnico, “limitato ad una valutazione della forza probante della documentazione presentata dal contribuente, per cui ove ritenga raggiunta la prova è obbligato a esprimere il consenso, e per contro il diniego è unicamente legato ad una valutazione negativa in ordine alla attendibilità, completezza e concludenza dell’apparato probatorio sottopostogli sui presupposti della disapplicazione”.

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NON IMPUGNABILITA' DEL DINIEGO DI DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTIELUSIVE

SERRANO', Maria Vittoria
2012-01-01

Abstract

La nota a sentenza della Corte di Cassazione n.8663 del 15 aprile 2011 ci ha consentito di occuparci del diritto di interpello, sebbene in ambito differente rispetto al suo connotato peculiare di istituto di prevenzione della lite tributaria e di strumento di attività consultiva e di indirizzo dell’Amministrazione finanziaria. Il principio che si estrapola dalla sentenza de quo, prevede l’autonoma impugnabilità dinanzi alle Commissioni tributarie della risposta fornita a seguito di interpello disapplicativo, in quanto considerata atto di diniego di agevolazione fiscale. La Suprema Corte attribuisce all’organo preposto a fornire il parere, e cioè al Direttore regionale delle Entrate, un potere di ordine meramente tecnico, “limitato ad una valutazione della forza probante della documentazione presentata dal contribuente, per cui ove ritenga raggiunta la prova è obbligato a esprimere il consenso, e per contro il diniego è unicamente legato ad una valutazione negativa in ordine alla attendibilità, completezza e concludenza dell’apparato probatorio sottopostogli sui presupposti della disapplicazione”.
2012
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