L’intervento in materia di diritto sindacale e del lavoro, inserito nella manovra economica del governo e recepito dal Parlamento attraverso la conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, è finalizzato, in primo luogo, a conferire efficacia generale ai cosiddetti “contratti di prossimità”, stipulati “a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti a livello aziendale”. E attraverso la contrattazione collettiva aziendale sarà possibile introdurre maggiore flessibilità per i licenziamenti individuali (riaprendo così, la questione relativa all’art. 18 della legge 300/70) e per assunzioni, orari di lavoro, mansioni e qualifiche, contratti a tempo determinato, con deroghe quindi, ai contratti nazionali da parte di quelli aziendali o territoriali sulle materie inerenti l’organizzazione del lavoro. I contratti collettivi aziendali potranno operare deroghe alle norme di diritto del lavoro, tranne nei casi di diritti indisponibili e/o quesiti, per intese che si pongano l’obiettivo della crescita occupazionale, dell’emersione del lavoro irregolare, degli aumenti salariali e di competitività, della gestione delle crisi aziendali e occupazionali e di nuovi investimenti.
Contrattazione collettiva e contratti di prossimità
BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2011-01-01
Abstract
L’intervento in materia di diritto sindacale e del lavoro, inserito nella manovra economica del governo e recepito dal Parlamento attraverso la conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, è finalizzato, in primo luogo, a conferire efficacia generale ai cosiddetti “contratti di prossimità”, stipulati “a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti a livello aziendale”. E attraverso la contrattazione collettiva aziendale sarà possibile introdurre maggiore flessibilità per i licenziamenti individuali (riaprendo così, la questione relativa all’art. 18 della legge 300/70) e per assunzioni, orari di lavoro, mansioni e qualifiche, contratti a tempo determinato, con deroghe quindi, ai contratti nazionali da parte di quelli aziendali o territoriali sulle materie inerenti l’organizzazione del lavoro. I contratti collettivi aziendali potranno operare deroghe alle norme di diritto del lavoro, tranne nei casi di diritti indisponibili e/o quesiti, per intese che si pongano l’obiettivo della crescita occupazionale, dell’emersione del lavoro irregolare, degli aumenti salariali e di competitività, della gestione delle crisi aziendali e occupazionali e di nuovi investimenti.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.