La ricerca si propone di superare il generale orientamento dottrinale che riferisce D. 30. 108. 2 e D. 31. 19 al legato alternativo classico per vindicationem, giustificando così l’esclusione dell’utilizzazione di dette fonti per la ricostruzione del regime della scelta nell’obbligazione alternativa e l’attribuzione della scelta al legatario. Dall’indagine si evince, infatti, che nei frammenti citati venivano presi in considerazione legati disposti cumulativamente per damnationem e per vindicationem da cui nasceva sempre un’obbligazione a carico dell’erede e il legatario, cui veniva lasciata la scelta, era anche creditore. Ne consegue l’esclusione, nell’obbligazione alternativa nascente da legato, di un mutamento del regime della scelta, in epoca giustinianea, che viceversa è stato prospettato come conseguenza del riconoscimento, solo in quest’epoca, di un’unica figura di legato in cui la scelta sarebbe potuta spettare al legatario. Il suddetto cambiamento si deve invece ritenere sostanzialmente già avvenuto in epoca classica nei casi in cui, come attestano le fonti esaminate, il legato alternativo era stato disposto con duplice forma e la scelta poteva spettare al creditore.
D. 30.108.2 e D. 31.19: due testimonianze per la ricostruzione del regime della scelta nell'obbligazione alternativa
SCARCELLA, Agatina Stefania
2011-01-01
Abstract
La ricerca si propone di superare il generale orientamento dottrinale che riferisce D. 30. 108. 2 e D. 31. 19 al legato alternativo classico per vindicationem, giustificando così l’esclusione dell’utilizzazione di dette fonti per la ricostruzione del regime della scelta nell’obbligazione alternativa e l’attribuzione della scelta al legatario. Dall’indagine si evince, infatti, che nei frammenti citati venivano presi in considerazione legati disposti cumulativamente per damnationem e per vindicationem da cui nasceva sempre un’obbligazione a carico dell’erede e il legatario, cui veniva lasciata la scelta, era anche creditore. Ne consegue l’esclusione, nell’obbligazione alternativa nascente da legato, di un mutamento del regime della scelta, in epoca giustinianea, che viceversa è stato prospettato come conseguenza del riconoscimento, solo in quest’epoca, di un’unica figura di legato in cui la scelta sarebbe potuta spettare al legatario. Il suddetto cambiamento si deve invece ritenere sostanzialmente già avvenuto in epoca classica nei casi in cui, come attestano le fonti esaminate, il legato alternativo era stato disposto con duplice forma e la scelta poteva spettare al creditore.Pubblicazioni consigliate
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