La ricerca, che si occupa della revocabilità degli atti oggettivamente contrari all’interesse pubblico, evidenzia come la previsione di cui al comma 1 bis dell'art. 21 quinquies, legge n. 241/1990 presenti una stretta analogia con la cd. revoca sanzionatoria» o revoca – decadenza. A ben vedere, infatti, il ritiro dell’atto viene posto in essere non tanto per ragioni di inopportunità, ovvero per sopravvenienze ex latere auctoritatis, quanto piuttosto a seguito dell’accertata inadempienza dell’interessato a prescrizioni il cui rispetto assicura la compatibilità del provvedimento medesimo col pubblico interesse. In questa prospettiva si è, poi, brevemente analizzata l’ulteriore questione della tutela dell’interesse del privato alla conservazione delle posizioni favorevoli, che, in quanto acquisite “in mala fede”, non darebbero luogo ad alcuna tutela indennitaria.
Revocabilità degli atti “oggettivamente” contrari all’interesse pubblico e tutela delle posizioni favorevoli consolidate.
LUPO, ANTONIETTA
2011-01-01
Abstract
La ricerca, che si occupa della revocabilità degli atti oggettivamente contrari all’interesse pubblico, evidenzia come la previsione di cui al comma 1 bis dell'art. 21 quinquies, legge n. 241/1990 presenti una stretta analogia con la cd. revoca sanzionatoria» o revoca – decadenza. A ben vedere, infatti, il ritiro dell’atto viene posto in essere non tanto per ragioni di inopportunità, ovvero per sopravvenienze ex latere auctoritatis, quanto piuttosto a seguito dell’accertata inadempienza dell’interessato a prescrizioni il cui rispetto assicura la compatibilità del provvedimento medesimo col pubblico interesse. In questa prospettiva si è, poi, brevemente analizzata l’ulteriore questione della tutela dell’interesse del privato alla conservazione delle posizioni favorevoli, che, in quanto acquisite “in mala fede”, non darebbero luogo ad alcuna tutela indennitaria.Pubblicazioni consigliate
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