Il saggio si articola in due sezioni. La prima approfondisce i mutamenti che hanno caratterizzato le c.d. "regole d'informazione", specie su impulso del legislatore dell'Unione europea. Si evidenzia, in particolare, la centralità assunta dagli obblighi informativi tra gli strumenti normativi funzionali a consentire la spontanea conclusione di operazioni negoziali efficienti. L'informazione si atteggia, infatti, quale indispensabile strumento di garanzia della concordanza del regolamento negoziale con l'interesse programmato dalle parti. Nella seconda sezione si affronta il tema dei rimedi contro la trasgressione delle regole informative. Il nostro ordinamento non prevede specifici strumenti di protezione per il consumatore vittima del deficit informativo lasciando, perciò, all'interprete il compito di individuare siffatti strumenti all'interno del sistema. Secondo la Corte di Cassazione, quando la conclusione di un operazione negoziale viene condizionata dalla violazione di una regola informativa sarebbe possibile ottenere tutela risarcitoria, ma non invocare la nullità c.d. “virtuale” (ex art .1418, comma 1, c.c.) del contratto. A fondamento di tale orientamento si pone la tradizionale ricostruzione della nullità quale rimedio collegato unicamente a patologie intrinseche al contratto. Tale soluzione appare insoddisfacente sul piano applicativo e, soprattutto, poco sensibile alle radicali trasformazioni apportate al giudizio di validità dal c.d. "diritto europeo dei contratti". Diverse sono, infatti, le previsioni normative di matrice comunitaria che collegano espressamente la nullità alla considerazione di elementi che, pur collocandosi al di fuori del contratto, influenzano la costruzione del regolamento contrattuale. Si tratta di disposizioni che, anche per l’ampiezza del loro ambito applicativo, assumono certamente carattere sistematico. Siffatte considerazioni sono poste, nel presente lavoro, a fondamento di una ricostruzione dei parametri del giudizio di validità differente da quella tradizionale accolta dalla Suprema Corte. Si ritiene, infatti, che l’esito della valutazione ordinamentale sul contratto possa essere influenzato anche dalla considerazione di c.d. “elementi esterni”, tra i quali assume rilievo l’eventuale trasgressione di regole informative. Tale conclusione è supportata dalla considerazione della funzione che l’informazione assolve nel garantire l’efficienza del costruendo regolamento contrattuale. Su piano più generale, si perviene, in definitiva, ad una rilettura dell’art. 1418, comma 1, c.c. che individua nella nullità c.d. “virtuale” un presidio posto a garanzia dell’osservanza di tutte le regole conformative del regolamento contrattuale ivi comprese quelle che pervengono a tale risultato conformando la condotta prenegoziale delle parti.

Le regole d'informazione nel diritto europeo dei contratti

RENDE, Francesco
2012-01-01

Abstract

Il saggio si articola in due sezioni. La prima approfondisce i mutamenti che hanno caratterizzato le c.d. "regole d'informazione", specie su impulso del legislatore dell'Unione europea. Si evidenzia, in particolare, la centralità assunta dagli obblighi informativi tra gli strumenti normativi funzionali a consentire la spontanea conclusione di operazioni negoziali efficienti. L'informazione si atteggia, infatti, quale indispensabile strumento di garanzia della concordanza del regolamento negoziale con l'interesse programmato dalle parti. Nella seconda sezione si affronta il tema dei rimedi contro la trasgressione delle regole informative. Il nostro ordinamento non prevede specifici strumenti di protezione per il consumatore vittima del deficit informativo lasciando, perciò, all'interprete il compito di individuare siffatti strumenti all'interno del sistema. Secondo la Corte di Cassazione, quando la conclusione di un operazione negoziale viene condizionata dalla violazione di una regola informativa sarebbe possibile ottenere tutela risarcitoria, ma non invocare la nullità c.d. “virtuale” (ex art .1418, comma 1, c.c.) del contratto. A fondamento di tale orientamento si pone la tradizionale ricostruzione della nullità quale rimedio collegato unicamente a patologie intrinseche al contratto. Tale soluzione appare insoddisfacente sul piano applicativo e, soprattutto, poco sensibile alle radicali trasformazioni apportate al giudizio di validità dal c.d. "diritto europeo dei contratti". Diverse sono, infatti, le previsioni normative di matrice comunitaria che collegano espressamente la nullità alla considerazione di elementi che, pur collocandosi al di fuori del contratto, influenzano la costruzione del regolamento contrattuale. Si tratta di disposizioni che, anche per l’ampiezza del loro ambito applicativo, assumono certamente carattere sistematico. Siffatte considerazioni sono poste, nel presente lavoro, a fondamento di una ricostruzione dei parametri del giudizio di validità differente da quella tradizionale accolta dalla Suprema Corte. Si ritiene, infatti, che l’esito della valutazione ordinamentale sul contratto possa essere influenzato anche dalla considerazione di c.d. “elementi esterni”, tra i quali assume rilievo l’eventuale trasgressione di regole informative. Tale conclusione è supportata dalla considerazione della funzione che l’informazione assolve nel garantire l’efficienza del costruendo regolamento contrattuale. Su piano più generale, si perviene, in definitiva, ad una rilettura dell’art. 1418, comma 1, c.c. che individua nella nullità c.d. “virtuale” un presidio posto a garanzia dell’osservanza di tutte le regole conformative del regolamento contrattuale ivi comprese quelle che pervengono a tale risultato conformando la condotta prenegoziale delle parti.
2012
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