Al termine di un confronto, politico, sindacale e giuridico, durato diversi lustri, il governo “tecnico” di Mario Monti ha inserito la modifica dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 in un disegno di legge governativo, il n. 3249 del 2012. Il punto di partenza delle tesi a favore della revisione della disciplina dei licenziamenti individuali nel nostro ordinamento lavoristico, allora come ai nostri giorni, consiste, in primo luogo, nell’obiezione che le tutele sono garantite agli insiders (già occupati) e non agli outsiders (quelli che sono al di fuori dell’occupazione o impiegati nei lavori cosiddetti “atipici”). La soluzione prospettata era quella della “egualizzazione” per sottrazione a tutti dei diritti acquisiti. L’iniziativa di modifica della disciplina dei licenziamenti individuali da parte del governo in carica è avvenuta, come quella del 2001-2002, in relazione ad una riforma generale del mercato del lavoro italiano, guardando, ai nostri giorni, al modello della cosiddetta “flexicurity”. E’ stato opportunamente evidenziato che l’originario art. 18 doveva essere analizzato ad un tempo “per la sua genesi storica, ma anche per la sua collocazione sistematica”, norma di impatto sistemico nel diritto del lavoro italiano: una sorta di regolatore del traffico di un complesso di tutele individuali e collettive”. E proprio la sua “efficacia sistemica” è stata alla base della spinta all’innovazione nel campo del diritto del lavoro da parte dello Statuto dei lavoratori, con la capacità di tenere in equilibrio la garanzia dei diritti individuali di libertà e di dignità e il sostegno alle organizzazioni dei lavoratori attraverso la promozione dei diritti sindacali. Il dibattito sull’art. 18 è sembrato troppo frettolosamente orientato ad una drastica revisione della norma per depotenziarne la tutela, senza tenere in conto il quadro giuridico da essa sotteso, proprio fondato sul recesso “straordinario” e il “parallelismo delle tutele”, più chiaramente definito con la legge n. 108 del 1990. In questa prospettiva non si può non assentire con quella dottrina che in materia di licenziamenti ha sollecitato una discussione al di là di “ogni conservatorismo e vischiosità culturale”, con “la disponibilità a un riformismo laborioso e fattivo”.

Riforma dell'art. 18: parallelismo delle tutele

BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2012-01-01

Abstract

Al termine di un confronto, politico, sindacale e giuridico, durato diversi lustri, il governo “tecnico” di Mario Monti ha inserito la modifica dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 in un disegno di legge governativo, il n. 3249 del 2012. Il punto di partenza delle tesi a favore della revisione della disciplina dei licenziamenti individuali nel nostro ordinamento lavoristico, allora come ai nostri giorni, consiste, in primo luogo, nell’obiezione che le tutele sono garantite agli insiders (già occupati) e non agli outsiders (quelli che sono al di fuori dell’occupazione o impiegati nei lavori cosiddetti “atipici”). La soluzione prospettata era quella della “egualizzazione” per sottrazione a tutti dei diritti acquisiti. L’iniziativa di modifica della disciplina dei licenziamenti individuali da parte del governo in carica è avvenuta, come quella del 2001-2002, in relazione ad una riforma generale del mercato del lavoro italiano, guardando, ai nostri giorni, al modello della cosiddetta “flexicurity”. E’ stato opportunamente evidenziato che l’originario art. 18 doveva essere analizzato ad un tempo “per la sua genesi storica, ma anche per la sua collocazione sistematica”, norma di impatto sistemico nel diritto del lavoro italiano: una sorta di regolatore del traffico di un complesso di tutele individuali e collettive”. E proprio la sua “efficacia sistemica” è stata alla base della spinta all’innovazione nel campo del diritto del lavoro da parte dello Statuto dei lavoratori, con la capacità di tenere in equilibrio la garanzia dei diritti individuali di libertà e di dignità e il sostegno alle organizzazioni dei lavoratori attraverso la promozione dei diritti sindacali. Il dibattito sull’art. 18 è sembrato troppo frettolosamente orientato ad una drastica revisione della norma per depotenziarne la tutela, senza tenere in conto il quadro giuridico da essa sotteso, proprio fondato sul recesso “straordinario” e il “parallelismo delle tutele”, più chiaramente definito con la legge n. 108 del 1990. In questa prospettiva non si può non assentire con quella dottrina che in materia di licenziamenti ha sollecitato una discussione al di là di “ogni conservatorismo e vischiosità culturale”, con “la disponibilità a un riformismo laborioso e fattivo”.
2012
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