Si affronta la tematica dell'impugnabilità del diniego opposto all’istanza di interpello correttivo ex art. 37 bis., c. 8, D.P.R. n. 600/73. La Sezione tributaria, infatti, in linea generale, ne riconosce l'impugnabilità ma, nel caso specifico, la esclude in quanto ritiene il provvedimento sostanzialmente interlocutorio e, dunque, non assimilabile ad alcuno degli atti elencati nell’art. 19, D.Lgs. n. 546/92. Si coglie, pertanto, l'occasione per fare il punto sull'attuale interpretazione dell'art. 19 predetto concludendo che, anche gli atti endoprocedimentali, nel senso più ampio - pur se non rientranti nell’elencazione tassativa né assimilabili a quelli, in essa individuati, per funzione - se suscettibili di determinare pregiudizio al destinatario, dovrebbero essere ricompresi nel novero degli atti “aggredibili” innanzi al giudice tributario ma che, appunto, l'impugnabilità è ammisibile solo in presenza di queste condizoni.
RIFLESSIONI IN TEMA DI IMPUGNABILITA' DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTIELUSIVE
ACCORDINO, Patrizia
2012-01-01
Abstract
Si affronta la tematica dell'impugnabilità del diniego opposto all’istanza di interpello correttivo ex art. 37 bis., c. 8, D.P.R. n. 600/73. La Sezione tributaria, infatti, in linea generale, ne riconosce l'impugnabilità ma, nel caso specifico, la esclude in quanto ritiene il provvedimento sostanzialmente interlocutorio e, dunque, non assimilabile ad alcuno degli atti elencati nell’art. 19, D.Lgs. n. 546/92. Si coglie, pertanto, l'occasione per fare il punto sull'attuale interpretazione dell'art. 19 predetto concludendo che, anche gli atti endoprocedimentali, nel senso più ampio - pur se non rientranti nell’elencazione tassativa né assimilabili a quelli, in essa individuati, per funzione - se suscettibili di determinare pregiudizio al destinatario, dovrebbero essere ricompresi nel novero degli atti “aggredibili” innanzi al giudice tributario ma che, appunto, l'impugnabilità è ammisibile solo in presenza di queste condizoni.Pubblicazioni consigliate
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