Lo studio mette in luce come il tema delle forme di tutela per i beneficiari di servizi sociali debba essere colto sul piano della specialità. Prendendo le mosse dalla specifica posizione che caratterizza l’utente dei servizi sociali, alla luce delle più recenti ricostruzioni volte a valorizzare la componente emotiva e la personalizzazione delle prestazioni, rispetto alla posizione dell’utente dei servizi tout court, si è colta e sottolineata la profonda differenza che intercorre fra le varie discipline correlate alle situazioni giuridiche soggettive implicate nelle prestazioni sociali. In particolare è stata verificata la presenza di una pluralità di posizioni giuridiche soggettive e di altrettante speciali tecniche di tutela offerte dall’ordinamento in materia, curando di procedere ad una loro esatta individuazione. Si è così proposto di distinguere all’interno degli interventi di welfare: a) servizi sociali a prestazioni economiche, per i quali rilevano situazioni di diritto soggettivo c.d. non degradabile, da far valere davanti al giudice ordinario; b) servizi sociali a prestazioni standardizzate, per i quali si annoverano situazioni di interesse legittimo e diritto soggettivo, che, in quanto riconducibili all’esercizio di un potere dell’amministrazione, sono tutelabili davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva; nonché c) servizi sociali a prestazioni relazionali, per i quali, accanto alle situazioni ora riferite, prendono pure forma situazioni di interesse cd. d’insieme, la cui tutela è affidata in primo luogo agli istituti della partecipazione, ma ora anche alle istanze giurisdizionali per il tramite la possibilità, offerta dal d. lgs. n. 198 del 2009, di esperire davanti al giudice amministrativo l’«azione per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi».
LE (SPECIALI) TECNICHE DI TUTELA PER I FRUITORI/PRODUTTORI DI SERVIZI SOCIALI
BERLINGO', Vittoria
2012-01-01
Abstract
Lo studio mette in luce come il tema delle forme di tutela per i beneficiari di servizi sociali debba essere colto sul piano della specialità. Prendendo le mosse dalla specifica posizione che caratterizza l’utente dei servizi sociali, alla luce delle più recenti ricostruzioni volte a valorizzare la componente emotiva e la personalizzazione delle prestazioni, rispetto alla posizione dell’utente dei servizi tout court, si è colta e sottolineata la profonda differenza che intercorre fra le varie discipline correlate alle situazioni giuridiche soggettive implicate nelle prestazioni sociali. In particolare è stata verificata la presenza di una pluralità di posizioni giuridiche soggettive e di altrettante speciali tecniche di tutela offerte dall’ordinamento in materia, curando di procedere ad una loro esatta individuazione. Si è così proposto di distinguere all’interno degli interventi di welfare: a) servizi sociali a prestazioni economiche, per i quali rilevano situazioni di diritto soggettivo c.d. non degradabile, da far valere davanti al giudice ordinario; b) servizi sociali a prestazioni standardizzate, per i quali si annoverano situazioni di interesse legittimo e diritto soggettivo, che, in quanto riconducibili all’esercizio di un potere dell’amministrazione, sono tutelabili davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva; nonché c) servizi sociali a prestazioni relazionali, per i quali, accanto alle situazioni ora riferite, prendono pure forma situazioni di interesse cd. d’insieme, la cui tutela è affidata in primo luogo agli istituti della partecipazione, ma ora anche alle istanze giurisdizionali per il tramite la possibilità, offerta dal d. lgs. n. 198 del 2009, di esperire davanti al giudice amministrativo l’«azione per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi».Pubblicazioni consigliate
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