La riforma del mercato del lavoro elaborata dal governo e approvata dal Parlamento con la legge n. 92/2012, interviene su diversi istituti del nostro ordinamento lavoristico, tra cui il contratto a termine. Si può affermare che nella legge coesistono tutte e tre le tecniche di regolazione del rapporto di lavoro che, negli ultimi 30 anni, si sono sovrapposte nel nostro sistema di produzione normativa in materia di lavoro. Parliamo della tecnica di ampliamento delle tutele, quella di riduzione delle tutele e quella di revisione della riduzione delle tutele. Tecniche che, per esempio, sono state utilizzate storicamente proprio a proposito del contratto a termine. Secondo dottrina tradizionale il contratto a termine è un contratto di subordinazione al quale viene apposto un termine di durata. La legge n.247 del 2007 ha novellato il D.Lgs n. 368/2001 introducendo una serie di restrizioni e di vincoli, che, come si può leggere nella relazione parlamentare al testo normativo, era finalizzata a reprimere la volontà fraudolenta del datore di lavoro attraverso la reiterazione nell’apposizione del termine. Con la riforma del mercato del lavoro, la legge n.92/2012, il contratto a tempo indeterminato ritorna ad essere la tipologia predominante nel mercato di lavoro, a discapito dei contratti a termine (ad eccezione di quelli stagionali o sostitutivi), ai quali viene applicato un contributo aggiuntivo pari all'1.4% per finanziare i nuovi ammortizzatori sociali (nel quadro della nuova ASpl), che va ad aggiungersi a quello dell'1.3% previsto per finanziare l'attuale sussidio di disoccupazione. La maggiorazione dei contributi potrà essere recuperata qualora l'assunzione a tempo determinato sia seguita da una assunzione a tempo indeterminato del soggetto: viene quindi conferito alle aziende il cosiddetto premio di stabilizzazione.

Rapporto di lavoro e nuovo contratto a termine

BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2012-01-01

Abstract

La riforma del mercato del lavoro elaborata dal governo e approvata dal Parlamento con la legge n. 92/2012, interviene su diversi istituti del nostro ordinamento lavoristico, tra cui il contratto a termine. Si può affermare che nella legge coesistono tutte e tre le tecniche di regolazione del rapporto di lavoro che, negli ultimi 30 anni, si sono sovrapposte nel nostro sistema di produzione normativa in materia di lavoro. Parliamo della tecnica di ampliamento delle tutele, quella di riduzione delle tutele e quella di revisione della riduzione delle tutele. Tecniche che, per esempio, sono state utilizzate storicamente proprio a proposito del contratto a termine. Secondo dottrina tradizionale il contratto a termine è un contratto di subordinazione al quale viene apposto un termine di durata. La legge n.247 del 2007 ha novellato il D.Lgs n. 368/2001 introducendo una serie di restrizioni e di vincoli, che, come si può leggere nella relazione parlamentare al testo normativo, era finalizzata a reprimere la volontà fraudolenta del datore di lavoro attraverso la reiterazione nell’apposizione del termine. Con la riforma del mercato del lavoro, la legge n.92/2012, il contratto a tempo indeterminato ritorna ad essere la tipologia predominante nel mercato di lavoro, a discapito dei contratti a termine (ad eccezione di quelli stagionali o sostitutivi), ai quali viene applicato un contributo aggiuntivo pari all'1.4% per finanziare i nuovi ammortizzatori sociali (nel quadro della nuova ASpl), che va ad aggiungersi a quello dell'1.3% previsto per finanziare l'attuale sussidio di disoccupazione. La maggiorazione dei contributi potrà essere recuperata qualora l'assunzione a tempo determinato sia seguita da una assunzione a tempo indeterminato del soggetto: viene quindi conferito alle aziende il cosiddetto premio di stabilizzazione.
2012
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