Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 , “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ha introdotto tra le norme dirette alla semplificazione della pubblica amministrazione, l’art.1, che modifica ancora l’art. 2 della l. 241/90 sulla conclusione del procedimento amministrativo e sul rispetto dei termini procedimentali. Il decreto in commento prevede una procedura sostitutiva nel caso di inerzia dell’amministrazione da attivare da parte del soggetto interessato al provvedimento, con l’intento di rendere obbligatorio per l’amministrazione il rispetto dei termini della sua azione. Rispetto alla precedente disciplina, la disposizione novellata articola una precisa procedura di sostituzione del soggetto inadempiente, individuato secondo quanto successivamente disposto dall’art. 13, comma 1, d. l. 22 giugno 2012, n. 83, al fine di concludere il procedimento con il provvedimento espresso, e intende rafforzare le diverse responsabilità derivanti dalle inadempienze e inefficienze riportabili al mancato rispetto dei termini procedimentali, facendo riferimento alla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile in cui potrebbero incorrere i soggetti inadempienti, anche in conformità con quanto previsto nel decreto 150/2009 in materia di valutazione delle performance del personale e dell’amministrazione. L’attenzione riservata ai tempi di azione dell’amministrazione, dimostra come esista una precisa volontà di rendere effettive e dare concreta attuazione a quelle disposizioni procedimentali che, imponendo obblighi alle amministrazioni sul rispetto dei termini prestabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, sono dirette a tutelare il legittimo affidamento dei privati interessati e garantire loro un’azione efficiente. Sul piano della tutela giurisdizionale, nell’intervento legislativo in commento, si riafferma il ricorso alla tutela avverso il silenzio, ma si rimanda alla disciplina contenuta nel Codice del processo amministrativo, ad indicare così la distinzione tra prerogative sostanziali del cittadino e tutela giurisdizionale di fronte all’inerzia dell’amministrazione, mentre rimane invariato l’art. 2 bis che prevede come eventuale ulteriore conseguenza dell’inerzia o dei ritardi dell’amministrazione il risarcimento del danno da ritardo.
Brevi note sulle recenti modifiche all'art. 2 l. 241/1990
LAZZARO, Anna
2012-01-01
Abstract
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 , “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ha introdotto tra le norme dirette alla semplificazione della pubblica amministrazione, l’art.1, che modifica ancora l’art. 2 della l. 241/90 sulla conclusione del procedimento amministrativo e sul rispetto dei termini procedimentali. Il decreto in commento prevede una procedura sostitutiva nel caso di inerzia dell’amministrazione da attivare da parte del soggetto interessato al provvedimento, con l’intento di rendere obbligatorio per l’amministrazione il rispetto dei termini della sua azione. Rispetto alla precedente disciplina, la disposizione novellata articola una precisa procedura di sostituzione del soggetto inadempiente, individuato secondo quanto successivamente disposto dall’art. 13, comma 1, d. l. 22 giugno 2012, n. 83, al fine di concludere il procedimento con il provvedimento espresso, e intende rafforzare le diverse responsabilità derivanti dalle inadempienze e inefficienze riportabili al mancato rispetto dei termini procedimentali, facendo riferimento alla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile in cui potrebbero incorrere i soggetti inadempienti, anche in conformità con quanto previsto nel decreto 150/2009 in materia di valutazione delle performance del personale e dell’amministrazione. L’attenzione riservata ai tempi di azione dell’amministrazione, dimostra come esista una precisa volontà di rendere effettive e dare concreta attuazione a quelle disposizioni procedimentali che, imponendo obblighi alle amministrazioni sul rispetto dei termini prestabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, sono dirette a tutelare il legittimo affidamento dei privati interessati e garantire loro un’azione efficiente. Sul piano della tutela giurisdizionale, nell’intervento legislativo in commento, si riafferma il ricorso alla tutela avverso il silenzio, ma si rimanda alla disciplina contenuta nel Codice del processo amministrativo, ad indicare così la distinzione tra prerogative sostanziali del cittadino e tutela giurisdizionale di fronte all’inerzia dell’amministrazione, mentre rimane invariato l’art. 2 bis che prevede come eventuale ulteriore conseguenza dell’inerzia o dei ritardi dell’amministrazione il risarcimento del danno da ritardo.Pubblicazioni consigliate
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