Nel lavoro si affronta la tematica relativa alla tassatività degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie prendendo spunto dagli ultimi orientamenti dei Supremi giudici della Corte di Cassazione. Consolidato l’orientamento in base al quale si deve riconoscere l’impugnabilità di tutti quegli atti che, pur non essendo caratterizzati dal nomen iuris individuato nell’elencazione dell’art. 19 D.Lgs. 546/92 hanno, tuttavia, una funzione analoga a quelli indicati dal legislatore, viene, infatti, riconosciuta al contribuente la possibilità di impugnare atti diversi da quelli espressamente indicati nel predetto art. 19, purchè idonei a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ed, in particolare, le cosiddette comunicazioni di irregolarità da parte degli Uffici impositori ex artt. 36 bis e ter Dpr 600/73. Tale impostazione amplia notevolmente la pletora degli atti impugnabili e va a modificare il tradizionale impianto del processo tributario. Ci si interroga, dunque, sulla possibile deriva della natura del medesimo, che, sempre più, andrebbe a discostarsi dalla struttura di giudizio di impugnazione per approdare pienamente a giudizio di accertamento del rapporto. Si prendono, anche, in esame, alcuni aspetti formali, relativi all’indebolimento del sistema della notificazione a favore di altri mezzi meno certi, con ricaduta sul problema della piena conoscenza dell’atto stesso, assolutamente non trascurabili. Si esamina, infine, la problematica della conseguente indipendenza dell’impugnazione della comunicazione di irregolarità da quella riguardante la successiva cartella di pagamento, alla luce della natura che la pronuncia della Corte attribuisce al primo di questi atti, con la conseguenza dell'incrementarsi del contenzioso a scapito dell’esigenza di economia processuale.

Riconosciuta l'autonoma impugnabilità delle cosiddette comunicazioni di irregolarità

ACCORDINO, Patrizia
2012-01-01

Abstract

Nel lavoro si affronta la tematica relativa alla tassatività degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie prendendo spunto dagli ultimi orientamenti dei Supremi giudici della Corte di Cassazione. Consolidato l’orientamento in base al quale si deve riconoscere l’impugnabilità di tutti quegli atti che, pur non essendo caratterizzati dal nomen iuris individuato nell’elencazione dell’art. 19 D.Lgs. 546/92 hanno, tuttavia, una funzione analoga a quelli indicati dal legislatore, viene, infatti, riconosciuta al contribuente la possibilità di impugnare atti diversi da quelli espressamente indicati nel predetto art. 19, purchè idonei a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ed, in particolare, le cosiddette comunicazioni di irregolarità da parte degli Uffici impositori ex artt. 36 bis e ter Dpr 600/73. Tale impostazione amplia notevolmente la pletora degli atti impugnabili e va a modificare il tradizionale impianto del processo tributario. Ci si interroga, dunque, sulla possibile deriva della natura del medesimo, che, sempre più, andrebbe a discostarsi dalla struttura di giudizio di impugnazione per approdare pienamente a giudizio di accertamento del rapporto. Si prendono, anche, in esame, alcuni aspetti formali, relativi all’indebolimento del sistema della notificazione a favore di altri mezzi meno certi, con ricaduta sul problema della piena conoscenza dell’atto stesso, assolutamente non trascurabili. Si esamina, infine, la problematica della conseguente indipendenza dell’impugnazione della comunicazione di irregolarità da quella riguardante la successiva cartella di pagamento, alla luce della natura che la pronuncia della Corte attribuisce al primo di questi atti, con la conseguenza dell'incrementarsi del contenzioso a scapito dell’esigenza di economia processuale.
2012
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