L’esegesi di alcune consultationes sottoposte all’attenzione di Cervidio Scevola, in cui la vicenda controversa riguardava fedecommessi ed era relativa a dichiarazioni negoziali o norme formulate in greco ovvero interessava soggetti grecoloquenti, ha mostrato che nella prassi fedecommissaria, a partire dalla metà del II sec. d.C., i disponenti usavano il greco per rendere più facilmente comprensibile e interpretabile la loro volontà, che veniva espressa senza vincoli formali. Nello stesso periodo, i brevi accenni di Gaio e dello Gnomon alla lingua usata per il fedecommesso, confermano la diffusione della suddetta prassi e la sua tolleranza attraverso un ruolo di intermediazione del giurista, a differenza di quanto accadeva per i legati. Con Ulpiano la redazione in greco o in qualunque altra lingua dei fedecommessi viene espressamente riconosciuta sul piano giuridico e generalizzata. L’uso della lingua greca non fu, dunque, ab origine una caratteristica del fedecommesso, bensì il frutto del graduale sviluppo di una prassi sorta come conseguenza della libertà di forma che caratterizzò l’istituto
Il bilinguismo nei fedecommessi e il ruolo di intermediario del giurista tra istituti giuridici romani e novi cives, come strumento di integrazione sociale.
SCARCELLA, Agatina Stefania
2012-01-01
Abstract
L’esegesi di alcune consultationes sottoposte all’attenzione di Cervidio Scevola, in cui la vicenda controversa riguardava fedecommessi ed era relativa a dichiarazioni negoziali o norme formulate in greco ovvero interessava soggetti grecoloquenti, ha mostrato che nella prassi fedecommissaria, a partire dalla metà del II sec. d.C., i disponenti usavano il greco per rendere più facilmente comprensibile e interpretabile la loro volontà, che veniva espressa senza vincoli formali. Nello stesso periodo, i brevi accenni di Gaio e dello Gnomon alla lingua usata per il fedecommesso, confermano la diffusione della suddetta prassi e la sua tolleranza attraverso un ruolo di intermediazione del giurista, a differenza di quanto accadeva per i legati. Con Ulpiano la redazione in greco o in qualunque altra lingua dei fedecommessi viene espressamente riconosciuta sul piano giuridico e generalizzata. L’uso della lingua greca non fu, dunque, ab origine una caratteristica del fedecommesso, bensì il frutto del graduale sviluppo di una prassi sorta come conseguenza della libertà di forma che caratterizzò l’istitutoPubblicazioni consigliate
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