Il tour operator può essere convenuto in giudizio per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, cioè di tutti i servizi in questo compreso (trasporto, alloggio, escursioni, itinerari ecc.) ancorché dovuti da soggetti diversi dal tour operator e da costui scelti per il cliente, se non prova che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: il tour operator ha l’onere di dimostrare che l’impossibilità, che deve essere assoluta, oggettiva ed insuperabile, è dipesa da una causa a lui esterna, inevitabile (forza maggiore) secondo il parametro della diligenza previsto dall’art. 1176 c.c. o imprevedibile (caso fortuito). L’inadempimento può determinare un danno da vacanza rovinata, stante l’impossibilità di utilizzare il periodo di vacanza come occasione di svago e relax e l’interesse del turista possa essere irrimediabilmente «frustrato». Da ciò deriva il diritto al risarcimento comprensivo non solo del pregiudizio economico (perdita economica e mancato guadagno), ma anche del danno morale, consistente nei disagi patiti a causa dell’inadempimento e nella perdita, o nella riduzione, del godimento (in termini di riposo, di recupero delle energie, di puro divertimento) che il viaggiatore contava di trarre dalla vacanza programmata. La dizione «danno da vacanza rovinata» già da tempo nel diritto vivente ha avuto ora il suo riconoscimento legislativo nell’art. 47 d.lg. 23 maggio 2011, n. 79.

INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO: LA VACANZA ROVINATA

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2012-01-01

Abstract

Il tour operator può essere convenuto in giudizio per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, cioè di tutti i servizi in questo compreso (trasporto, alloggio, escursioni, itinerari ecc.) ancorché dovuti da soggetti diversi dal tour operator e da costui scelti per il cliente, se non prova che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: il tour operator ha l’onere di dimostrare che l’impossibilità, che deve essere assoluta, oggettiva ed insuperabile, è dipesa da una causa a lui esterna, inevitabile (forza maggiore) secondo il parametro della diligenza previsto dall’art. 1176 c.c. o imprevedibile (caso fortuito). L’inadempimento può determinare un danno da vacanza rovinata, stante l’impossibilità di utilizzare il periodo di vacanza come occasione di svago e relax e l’interesse del turista possa essere irrimediabilmente «frustrato». Da ciò deriva il diritto al risarcimento comprensivo non solo del pregiudizio economico (perdita economica e mancato guadagno), ma anche del danno morale, consistente nei disagi patiti a causa dell’inadempimento e nella perdita, o nella riduzione, del godimento (in termini di riposo, di recupero delle energie, di puro divertimento) che il viaggiatore contava di trarre dalla vacanza programmata. La dizione «danno da vacanza rovinata» già da tempo nel diritto vivente ha avuto ora il suo riconoscimento legislativo nell’art. 47 d.lg. 23 maggio 2011, n. 79.
2012
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