Con la locuzione “danno da vacanza rovinata” o danno da “emotional distress” si intende quel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio come occasione di piacere, di svago o di riposo, quel disagio psicofisico sofferto a causa della mancata realizzazione, (in tutto o in parte), del programma previsto, avuto riguardo alla particolare rilevanza socio – economica riconosciuta all’organizzazione turistica del tempo libero . La nozione che si è venuta a consolidare è incentrata su due elementi fondamentali: uno è il minore godimento ed il disagio sopportato dal turista per effetto dell’inadempimento contrattuale; l’altro è il particolare interesse del turista a fruire di un viaggio organizzato o di un periodo di vacanza corrispondenti alle proprie attese. Sotto il profilo soggettivo, avendo riguardo all’impiego del tempo libero come strumento di realizzazione della personalità umana, la vacanza in quanto tale non coincide propriamente col viaggio, anche se l’inadempimento delle prestazioni promesse rappresenta l’ipotesi più frequente con la quale si concretizza la lesione dell’interesse del turista. Sotto il profilo oggettivo, la vacanza è stata configurata come bene in senso giuridico, trattandosi di un’entità immateriale suscettibile di valutazione economica e diretta alla soddisfazione dell’interesse del fruitore del servizio, giuridicamente tutelata come prodotto commerciale che forma oggetto dell’obbligazione dedotta in contratto. Le due qualificazioni di lesione (patrimoniale e non patrimoniale) non si pongono in termini antagonistici, né si escludono reciprocamente; esse si riferiscono piuttosto a due componenti (non necessariamente coesistenti) del danno risarcibile: la componente non patrimoniale riguarda lo stress emotivo per il progetto di vita fallito a causa dell’inadempienza altrui; quella patrimoniale concerne solo il calcolo monetario relativo all’eventuale maggior prezzo pagato dal turista per i servizi di minor pregio rispetto a quelli pattuiti, e alle spese sopportate per ritardi o inadempienze del tour operator.

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2008-01-01

Abstract

Con la locuzione “danno da vacanza rovinata” o danno da “emotional distress” si intende quel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio come occasione di piacere, di svago o di riposo, quel disagio psicofisico sofferto a causa della mancata realizzazione, (in tutto o in parte), del programma previsto, avuto riguardo alla particolare rilevanza socio – economica riconosciuta all’organizzazione turistica del tempo libero . La nozione che si è venuta a consolidare è incentrata su due elementi fondamentali: uno è il minore godimento ed il disagio sopportato dal turista per effetto dell’inadempimento contrattuale; l’altro è il particolare interesse del turista a fruire di un viaggio organizzato o di un periodo di vacanza corrispondenti alle proprie attese. Sotto il profilo soggettivo, avendo riguardo all’impiego del tempo libero come strumento di realizzazione della personalità umana, la vacanza in quanto tale non coincide propriamente col viaggio, anche se l’inadempimento delle prestazioni promesse rappresenta l’ipotesi più frequente con la quale si concretizza la lesione dell’interesse del turista. Sotto il profilo oggettivo, la vacanza è stata configurata come bene in senso giuridico, trattandosi di un’entità immateriale suscettibile di valutazione economica e diretta alla soddisfazione dell’interesse del fruitore del servizio, giuridicamente tutelata come prodotto commerciale che forma oggetto dell’obbligazione dedotta in contratto. Le due qualificazioni di lesione (patrimoniale e non patrimoniale) non si pongono in termini antagonistici, né si escludono reciprocamente; esse si riferiscono piuttosto a due componenti (non necessariamente coesistenti) del danno risarcibile: la componente non patrimoniale riguarda lo stress emotivo per il progetto di vita fallito a causa dell’inadempienza altrui; quella patrimoniale concerne solo il calcolo monetario relativo all’eventuale maggior prezzo pagato dal turista per i servizi di minor pregio rispetto a quelli pattuiti, e alle spese sopportate per ritardi o inadempienze del tour operator.
2008
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