Si è tornati a dibattere del tema del salario minimo legale e cioè, di un trattamento retributivo di base stabilito ex lege. Nel nostro Paese tale tematica è stata sovente confinata nell’ambito del dibattito di politica legislativa, configurando più una competenza economica che giuslavorista. La giurisprudenza ha provveduto a sancire il diritto dei lavoratori, prescindendo dalla loro iscrizione o meno ai sindacati stipulanti i contratti collettivi di diritto privato, all’applicazione dei minimi retributivi degli stessi, con un’operazione giuridica così ampia da far configurare un modello generale di tutela che trascende dal valore singolo del giudicato , consentendo la teorizzazione di un “salario minimo costituzionale” . Un “minimo costituzionale” elaborato dalla giurisprudenza che ha interpretato la “retribuzione equa” prevista dall’art. 36 Cost. secondo i minimi salariali dei contratti collettivi nazionali di categoria. La crisi quali fonti-fatto dei contratti collettivi unitariamente stipulati, sembra poter riproporre il tema del salario minimo garantito, considerato che nel rapporto tra regolamento inderogabile legale e autonomia individuale e collettiva, il criterio di favore discende da esigenze funzionalmente protettive del contraente debole, nell’ambito del ruolo di funzione di garanzia minima svolta dal regolamento stesso.

Basse retribuzioni e salario minimo legale

BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2013-01-01

Abstract

Si è tornati a dibattere del tema del salario minimo legale e cioè, di un trattamento retributivo di base stabilito ex lege. Nel nostro Paese tale tematica è stata sovente confinata nell’ambito del dibattito di politica legislativa, configurando più una competenza economica che giuslavorista. La giurisprudenza ha provveduto a sancire il diritto dei lavoratori, prescindendo dalla loro iscrizione o meno ai sindacati stipulanti i contratti collettivi di diritto privato, all’applicazione dei minimi retributivi degli stessi, con un’operazione giuridica così ampia da far configurare un modello generale di tutela che trascende dal valore singolo del giudicato , consentendo la teorizzazione di un “salario minimo costituzionale” . Un “minimo costituzionale” elaborato dalla giurisprudenza che ha interpretato la “retribuzione equa” prevista dall’art. 36 Cost. secondo i minimi salariali dei contratti collettivi nazionali di categoria. La crisi quali fonti-fatto dei contratti collettivi unitariamente stipulati, sembra poter riproporre il tema del salario minimo garantito, considerato che nel rapporto tra regolamento inderogabile legale e autonomia individuale e collettiva, il criterio di favore discende da esigenze funzionalmente protettive del contraente debole, nell’ambito del ruolo di funzione di garanzia minima svolta dal regolamento stesso.
2013
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