Il lavoro approfondisce le tematiche relative al redditometro a seguito di una pronuncia del giudice monocratico civile del Tribunale di Napoli. L'autorità giudiziaria adita, riconosciuta la propria giurisdizione sull’azione cautelare proposta da un contribuente per inibire all’Agenzia delle Entrate l’utilizzo del redditometro e ritenuto che la temuta lesione della riservatezza e della libertà individuale è certamente configurabile, ha emesso una ordinanza di accoglimento della richiesta. Le indicazioni contenute nel decreto ministeriale attuativo sarebbero, infatti, per la loro estrema ampiezza, in contrasto con la struttura che era stata delineata per l’istituto all’interno dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73 - anche nelle sue successive modificazioni conseguenti al decreto legge n. 78 del 2010 - e, soprattutto, con una serie di principi di rango costituzionale e comunitario. Il decreto ministeriale è, pertanto, illegittimo e radicalmente nullo per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione ed il Tribunale adito ordina, all'Agenzia delle Entrate, di non procedere oltre e di distruggere eventuali dati già raccolti. Si formulano alcune riflessioni sull'inusuale richiesta del contribuente che si rivolge all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere tutela cautelare relativamente al redditometro. Generalmente, infatti, viene contestata, innanzi alle Commissioni tributarie, la validità dello strumento a seguito di impugnazione di atti definitivi lesivi della sfera giuridico-patrimoniale del contribuente.
Il redditometro e la tutela dei dati personali del contribuente
ACCORDINO, Patrizia
2013-01-01
Abstract
Il lavoro approfondisce le tematiche relative al redditometro a seguito di una pronuncia del giudice monocratico civile del Tribunale di Napoli. L'autorità giudiziaria adita, riconosciuta la propria giurisdizione sull’azione cautelare proposta da un contribuente per inibire all’Agenzia delle Entrate l’utilizzo del redditometro e ritenuto che la temuta lesione della riservatezza e della libertà individuale è certamente configurabile, ha emesso una ordinanza di accoglimento della richiesta. Le indicazioni contenute nel decreto ministeriale attuativo sarebbero, infatti, per la loro estrema ampiezza, in contrasto con la struttura che era stata delineata per l’istituto all’interno dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73 - anche nelle sue successive modificazioni conseguenti al decreto legge n. 78 del 2010 - e, soprattutto, con una serie di principi di rango costituzionale e comunitario. Il decreto ministeriale è, pertanto, illegittimo e radicalmente nullo per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione ed il Tribunale adito ordina, all'Agenzia delle Entrate, di non procedere oltre e di distruggere eventuali dati già raccolti. Si formulano alcune riflessioni sull'inusuale richiesta del contribuente che si rivolge all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere tutela cautelare relativamente al redditometro. Generalmente, infatti, viene contestata, innanzi alle Commissioni tributarie, la validità dello strumento a seguito di impugnazione di atti definitivi lesivi della sfera giuridico-patrimoniale del contribuente.Pubblicazioni consigliate
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