L’art. 37 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, modificato dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1, porta a compimento, il disegno iniziato con la legge 1995 n. 48, di istituire nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, un’Autorità di regolazione dei trasporti. Si tratta di organo collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza, competente nel settore dei trasporti, diretto a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali. La complessità del settore in cui operano già diversi soggetti e il dettato dell’art. 37 d.l. 201/2011 pongono questioni complesse che vanno risolte per consentire il concreto operare dell’autorità.
L'Autorità di regolazione dei trasporti
MARINO, Adele
2012-01-01
Abstract
L’art. 37 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, modificato dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1, porta a compimento, il disegno iniziato con la legge 1995 n. 48, di istituire nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, un’Autorità di regolazione dei trasporti. Si tratta di organo collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza, competente nel settore dei trasporti, diretto a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali. La complessità del settore in cui operano già diversi soggetti e il dettato dell’art. 37 d.l. 201/2011 pongono questioni complesse che vanno risolte per consentire il concreto operare dell’autorità.Pubblicazioni consigliate
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