L'orientamento più recente della Cassazione sul ruolo delle linee guida nella valutazione della responsabilità colposa del medico è di cauta diffidenza: vero è che esse contengono attendibili indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma il medico è sempre tenuto a esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari della vicenda concreta, discostandosi - se necessario - da regole cristallizzate in protocolli volti talora solo a contenere le spese sanitarie. Questo principio di diritto deve però integrarsi con la definizione normativa della colpa medica fornita dall'art. 3, comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189, che sembra attribuire alle linee guida un ruolo fondante e tuttavia non vincolante nell'attribuzione della responsabilità penale del sanitario. In base alla nuova disposizione, «l'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve». Al di là della problematica distinzione, sinora inedita nel nostro sistema penale, tra colpa "lieve" e "grave" del sanitario, la norma non chiarisce se la condotta del medico che abbia agito senza rispettare le linee guida sia per ciò solo colposa, e nemmeno in che termini possa sussistere una colpa "grave" del medico nonostante l'osservanza delle linee guida.

Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità medico chirurgica: un problema irrisolto

RISICATO, Lucia
2013-01-01

Abstract

L'orientamento più recente della Cassazione sul ruolo delle linee guida nella valutazione della responsabilità colposa del medico è di cauta diffidenza: vero è che esse contengono attendibili indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma il medico è sempre tenuto a esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari della vicenda concreta, discostandosi - se necessario - da regole cristallizzate in protocolli volti talora solo a contenere le spese sanitarie. Questo principio di diritto deve però integrarsi con la definizione normativa della colpa medica fornita dall'art. 3, comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189, che sembra attribuire alle linee guida un ruolo fondante e tuttavia non vincolante nell'attribuzione della responsabilità penale del sanitario. In base alla nuova disposizione, «l'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve». Al di là della problematica distinzione, sinora inedita nel nostro sistema penale, tra colpa "lieve" e "grave" del sanitario, la norma non chiarisce se la condotta del medico che abbia agito senza rispettare le linee guida sia per ciò solo colposa, e nemmeno in che termini possa sussistere una colpa "grave" del medico nonostante l'osservanza delle linee guida.
2013
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