In due importanti sentenze, la Cassazione definisce la portata applicativa dell’art. 3, comma 1, l. 189/2012. Tale norma, com'è noto, ha escluso la responsabilità penale del sanitario che, attenendosi a linee guida e buone pratiche ospedaliere, sia in colpa (solo) “lieve”. La Suprema Corte delimita con chiarezza l’ambito di operatività della nuova disposizione ai soli casi di imperizia, in virtù del legame ontologico tra linee guida e regole cautelari specialistiche. Vengono contestualmente ribaditi, poi, sia la necessità di una selezione qualitativa delle linee guida utili a ricostruire il modello di condotta esigibile nel singolo caso, sia il ruolo non meccanicistico di procedure idealtipiche nella valutazione o nell’esclusione della colpevolezza: non avendo le linee guida carattere tassativo o vincolante, la scelta del medico di rispettarle o disattenderle non potrà prescindere dall’analisi delle caratteristiche irripetibili della vicenda concreta. Sotto questo punto di vista, sarà possibile all’interprete – anche in mancanza di una definizione normativa ad hoc – individuare le ipotesi di colpa “grave”tenendo conto della misura della divergenza tra la condotta che il sanitario avrebbe dovuto tenere e quella effettivamente tenuta.
Linee guida e imperizia “lieve” del medico dopo la l. 189/2012: i primi orientamenti della Cassazione.
RISICATO, Lucia
2013-01-01
Abstract
In due importanti sentenze, la Cassazione definisce la portata applicativa dell’art. 3, comma 1, l. 189/2012. Tale norma, com'è noto, ha escluso la responsabilità penale del sanitario che, attenendosi a linee guida e buone pratiche ospedaliere, sia in colpa (solo) “lieve”. La Suprema Corte delimita con chiarezza l’ambito di operatività della nuova disposizione ai soli casi di imperizia, in virtù del legame ontologico tra linee guida e regole cautelari specialistiche. Vengono contestualmente ribaditi, poi, sia la necessità di una selezione qualitativa delle linee guida utili a ricostruire il modello di condotta esigibile nel singolo caso, sia il ruolo non meccanicistico di procedure idealtipiche nella valutazione o nell’esclusione della colpevolezza: non avendo le linee guida carattere tassativo o vincolante, la scelta del medico di rispettarle o disattenderle non potrà prescindere dall’analisi delle caratteristiche irripetibili della vicenda concreta. Sotto questo punto di vista, sarà possibile all’interprete – anche in mancanza di una definizione normativa ad hoc – individuare le ipotesi di colpa “grave”tenendo conto della misura della divergenza tra la condotta che il sanitario avrebbe dovuto tenere e quella effettivamente tenuta.Pubblicazioni consigliate
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