La sentenza del Tribunale dell’Aquila, che ha condannato i membri della Commissione Grandi Rischi per non aver correttamente analizzato il rischio sismico culminato nella devastante scossa del 6 aprile 2009, riassume in sé, in modo a volte inquietante, il conflitto tra nuove istanze di tutela e “vecchie” categorie penalistiche. Criticata aspramente a vari livelli, ancor prima della lettura delle motivazioni, per aver condannato la scienza, la pronuncia qui in commento dà piuttosto l’impressione di aver condannato l’incoscienza: se le attuali conoscenze non consentono di lanciare fondati allarmi per scosse imminenti, la corretta valutazione di prevedibilità del rischio, che gli imputati non hanno compiuto, e la completa informazione in tal senso, che gli imputati non hanno fornito, avrebbero evitato, o contribuito a evitare, la morte o il ferimento delle persone indicate nel capo d’imputazione, o ne avrebbero comunque diminuito il numero. La legge (rectius, la regola cautelare violata) «non esigeva una risposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza»: il terremoto, insomma, non è prevedibile, il rischio sì.

Il terremoto dell’Aquila davanti al giudice: un processo alla scienza o all’incoscienza ?

RISICATO, Lucia
2013-01-01

Abstract

La sentenza del Tribunale dell’Aquila, che ha condannato i membri della Commissione Grandi Rischi per non aver correttamente analizzato il rischio sismico culminato nella devastante scossa del 6 aprile 2009, riassume in sé, in modo a volte inquietante, il conflitto tra nuove istanze di tutela e “vecchie” categorie penalistiche. Criticata aspramente a vari livelli, ancor prima della lettura delle motivazioni, per aver condannato la scienza, la pronuncia qui in commento dà piuttosto l’impressione di aver condannato l’incoscienza: se le attuali conoscenze non consentono di lanciare fondati allarmi per scosse imminenti, la corretta valutazione di prevedibilità del rischio, che gli imputati non hanno compiuto, e la completa informazione in tal senso, che gli imputati non hanno fornito, avrebbero evitato, o contribuito a evitare, la morte o il ferimento delle persone indicate nel capo d’imputazione, o ne avrebbero comunque diminuito il numero. La legge (rectius, la regola cautelare violata) «non esigeva una risposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza»: il terremoto, insomma, non è prevedibile, il rischio sì.
2013
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