Antecedentemente alla riforma organica del diritto delle società (d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003), la cancellazione delle stesse dal Registro delle Imprese veniva disciplinata sulla base del disposto di cui all’art. 2456 c.c.; benché, in vero, tale norma si riferisse testualmente alle sole società per azioni, essa veniva infatti usualmente applicata, in via estensiva, anche ai restanti enti societari. Riguardo alla natura dell’iscrizione di cancellazione – se essa fosse cioè semplicemente “dichiarativa” o “costitutiva” - si è a lungo discusso e dibattuto, tanto nelle aule dei tribunali quanto in quelle accademiche, e ciò a cagione del fatto che la disciplina ante riforma era, sul punto, alquanto sibillina. Di recente, ed al di là di alcune marginali resistenze, la giurisprudenza più attenta pare essersi uniformata al nuovo precetto normativo attribuendo alla cancellazione un’efficacia pienamente costitutiva e ritenendo avvenuta l’estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti, di giudizi pendenti o di altri rapporti ancora da definire. Da qui la necessità di una più approfondita disamina della questione.

Quarantasette, morto che parla. La legittimazione postuma del liquidatore di società cancellata

MARCHESE, ALBERTO
2013-01-01

Abstract

Antecedentemente alla riforma organica del diritto delle società (d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003), la cancellazione delle stesse dal Registro delle Imprese veniva disciplinata sulla base del disposto di cui all’art. 2456 c.c.; benché, in vero, tale norma si riferisse testualmente alle sole società per azioni, essa veniva infatti usualmente applicata, in via estensiva, anche ai restanti enti societari. Riguardo alla natura dell’iscrizione di cancellazione – se essa fosse cioè semplicemente “dichiarativa” o “costitutiva” - si è a lungo discusso e dibattuto, tanto nelle aule dei tribunali quanto in quelle accademiche, e ciò a cagione del fatto che la disciplina ante riforma era, sul punto, alquanto sibillina. Di recente, ed al di là di alcune marginali resistenze, la giurisprudenza più attenta pare essersi uniformata al nuovo precetto normativo attribuendo alla cancellazione un’efficacia pienamente costitutiva e ritenendo avvenuta l’estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti, di giudizi pendenti o di altri rapporti ancora da definire. Da qui la necessità di una più approfondita disamina della questione.
2013
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