Il rinnovato interesse nei confronti del principio di riserva di legge tributaria ex art. 23 Cost., è da riferirsi alla individuazione dell’ambito e della portata dell’intervento normativo da parte degli enti locali, alla luce dei decreti legislativi sul federalismo municipale, nonché su quello regionale e provinciale. Una interpretazione, per così dire, rigida della nozione di tributo proprio lascerebbe pochi margini di intervento alle Regioni a Statuto ordinario, con il doppio limite sia dell’armonia con la Costituzione, che con i principi dell’ordinamento che caratterizzano il sistema tributario statale. È oltremodo necessario procedere al coordinamento tra la potestà legislativa tributaria regionale e quella statale, esigenza fortemente presente nella legge costituzionale n.3 del 2001, sebbene i meccanismi per realizzare il coordinamento tra i vari livelli di governo, e le relative difficoltà attuative, appaiono estremamente complessi. La mancata valorizzazione dei tributi propri, a maggior ragione con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, rende sempre più evanescente la realizzazione di un autentico federalismo fiscale e rischia di generale un appiattimento verso il basso dell’autonomia tributaria.
I limiti dei tributi regionali e l'articolo 23 della Costituzione.
SERRANO', Maria Vittoria
2014-01-01
Abstract
Il rinnovato interesse nei confronti del principio di riserva di legge tributaria ex art. 23 Cost., è da riferirsi alla individuazione dell’ambito e della portata dell’intervento normativo da parte degli enti locali, alla luce dei decreti legislativi sul federalismo municipale, nonché su quello regionale e provinciale. Una interpretazione, per così dire, rigida della nozione di tributo proprio lascerebbe pochi margini di intervento alle Regioni a Statuto ordinario, con il doppio limite sia dell’armonia con la Costituzione, che con i principi dell’ordinamento che caratterizzano il sistema tributario statale. È oltremodo necessario procedere al coordinamento tra la potestà legislativa tributaria regionale e quella statale, esigenza fortemente presente nella legge costituzionale n.3 del 2001, sebbene i meccanismi per realizzare il coordinamento tra i vari livelli di governo, e le relative difficoltà attuative, appaiono estremamente complessi. La mancata valorizzazione dei tributi propri, a maggior ragione con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, rende sempre più evanescente la realizzazione di un autentico federalismo fiscale e rischia di generale un appiattimento verso il basso dell’autonomia tributaria.Pubblicazioni consigliate
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