Le linee guida, fonte di colpa per imperizia ex art. 3, comma 1, l. 189/2012, non hanno carattere tassativo né vincolante, e possono costituire un indice di commisurazione della responsabilità penale del medico solo quando siano poste a garanzia della salute del paziente. Di esse il sanitario può realizzare un adempimento “imperfetto”, penalmente rilevante solo in caso di colpa grave, oppure un inadempimento “perfetto”, lecito se dovuto a specifiche esigenze di cura che impongano di discostarsi da protocolli terapeutici astratti o ispirati a logiche meramente economicistiche. All’adempimento imperfetto delle guidelines deve essere equiparato il caso della loro osservanza solo parziale.
Colpa medica "lieve" e "grave" dopo la legge Balduzzi: lo iato tra terapia ideale e reale come parametro di graduazione della responsabilità del sanitario
RISICATO, Lucia
2014-01-01
Abstract
Le linee guida, fonte di colpa per imperizia ex art. 3, comma 1, l. 189/2012, non hanno carattere tassativo né vincolante, e possono costituire un indice di commisurazione della responsabilità penale del medico solo quando siano poste a garanzia della salute del paziente. Di esse il sanitario può realizzare un adempimento “imperfetto”, penalmente rilevante solo in caso di colpa grave, oppure un inadempimento “perfetto”, lecito se dovuto a specifiche esigenze di cura che impongano di discostarsi da protocolli terapeutici astratti o ispirati a logiche meramente economicistiche. All’adempimento imperfetto delle guidelines deve essere equiparato il caso della loro osservanza solo parziale.Pubblicazioni consigliate
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