Il tema delle azioni "di massa" e della loro cedibilità a fini concordatari ha recentemente assunto importanza centrale nello studio delle procedure di composizione della crisi e delle tecniche di realizzazione anticipata dell'attivo. Sebbene l'interesse per l'argomento sia risultato enfatizzato dalle più recenti riforme della legge fallimentare, già il legislatore del 1942 raccoglieva le istanze che provenivano da una prassi operativa radicatasi ben prima della unificazione codicistica. Accadeva infatti che l'obiettivo di assicurare ai creditori percentuali di soddisfazione tendenzialmente maggiori incoraggiasse l'intervento di soggetti interessati a più ampie prospettive di realizzo del patrimonio del debitore e, dunque, alla monetizzazione di valori latenti o giuridicamente non ancora maturi per la liquidazione in senso tecnico. Il che significava approntare soluzioni di regolazione pattizia, che trovavano nell'accollo dei debiti e nella cessione delle azioni alcuni fra i rimedi elettivi suggeriti dalla pratica. In questo studio mi propongo, anzitutto, di rinvenire i tratti essenziali di una fattispecie dai contorni incerti (azioni di pertinenza della massa), la cui disciplina risulta frammentata in numerose norme della legge fallimentare (cfr. artt. 43, 104, 106 e 124), del codice civile (cfr. artt. 2392 ss.; 2497 ss.; 2476, 2486; 2489) e del codice di procedura civile (cfr. artt. 110 e 111); in secondo luogo, tenterò di ricondurre la nozione di azione processuale a quella di bene in senso giuridico e, così, di assumere in un'ottica squisitamente patrimonialistica e nel sistema circolatorio di diritto concorsuale la vicenda traslativa oggetto di indagine. Ne dovrebbero scaturire alcune considerazioni innovative, inerenti in modo particolare: a) alla natura della legittimazione processuale del curatore; b) alla selezione delle azioni cedibili in via autonoma (art. 106 l.fall.) ed in sede concordataria (art. 124 l.fall.); c) agli effetti processuali della cessione, soprattutto con riguardo al subingresso del cessionario nel rapporto giuridico trasferito.

LA CESSIONE DELLE AZIONI "DI PERTINENZA DELLA MASSA" NEL SISTEMA DI REALIZZAZIONE CONCORSUALE DELL'ATTIVO

LATELLA, Dario
2014-01-01

Abstract

Il tema delle azioni "di massa" e della loro cedibilità a fini concordatari ha recentemente assunto importanza centrale nello studio delle procedure di composizione della crisi e delle tecniche di realizzazione anticipata dell'attivo. Sebbene l'interesse per l'argomento sia risultato enfatizzato dalle più recenti riforme della legge fallimentare, già il legislatore del 1942 raccoglieva le istanze che provenivano da una prassi operativa radicatasi ben prima della unificazione codicistica. Accadeva infatti che l'obiettivo di assicurare ai creditori percentuali di soddisfazione tendenzialmente maggiori incoraggiasse l'intervento di soggetti interessati a più ampie prospettive di realizzo del patrimonio del debitore e, dunque, alla monetizzazione di valori latenti o giuridicamente non ancora maturi per la liquidazione in senso tecnico. Il che significava approntare soluzioni di regolazione pattizia, che trovavano nell'accollo dei debiti e nella cessione delle azioni alcuni fra i rimedi elettivi suggeriti dalla pratica. In questo studio mi propongo, anzitutto, di rinvenire i tratti essenziali di una fattispecie dai contorni incerti (azioni di pertinenza della massa), la cui disciplina risulta frammentata in numerose norme della legge fallimentare (cfr. artt. 43, 104, 106 e 124), del codice civile (cfr. artt. 2392 ss.; 2497 ss.; 2476, 2486; 2489) e del codice di procedura civile (cfr. artt. 110 e 111); in secondo luogo, tenterò di ricondurre la nozione di azione processuale a quella di bene in senso giuridico e, così, di assumere in un'ottica squisitamente patrimonialistica e nel sistema circolatorio di diritto concorsuale la vicenda traslativa oggetto di indagine. Ne dovrebbero scaturire alcune considerazioni innovative, inerenti in modo particolare: a) alla natura della legittimazione processuale del curatore; b) alla selezione delle azioni cedibili in via autonoma (art. 106 l.fall.) ed in sede concordataria (art. 124 l.fall.); c) agli effetti processuali della cessione, soprattutto con riguardo al subingresso del cessionario nel rapporto giuridico trasferito.
2014
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