Per valutare le dichiarazioni del testimone il giudice può disporre ai sensi dell'art. 196, comma 2, c.p.p., accertamenti sull'idoneità mentale sia pur "con i mezzi consentiti dalla legge" e dunque nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 220, comma 2, c.p.p.. La sentenza della Suprema Corte sembra invece escludere la sussistenza di tali limiti nel caso del teste minorenne, poiché ritiene "proficuo" il ricorso all'indagine peritale anche in assenza di patologie mentali.
L'indagine psicologica del teste minorenne
RIZZO, Corrado
2013-01-01
Abstract
Per valutare le dichiarazioni del testimone il giudice può disporre ai sensi dell'art. 196, comma 2, c.p.p., accertamenti sull'idoneità mentale sia pur "con i mezzi consentiti dalla legge" e dunque nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 220, comma 2, c.p.p.. La sentenza della Suprema Corte sembra invece escludere la sussistenza di tali limiti nel caso del teste minorenne, poiché ritiene "proficuo" il ricorso all'indagine peritale anche in assenza di patologie mentali.File in questo prodotto:
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