Il contributo analizza le modifiche apportate dall'art. 3 d.l. n. 78/2013 al Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990). Il legislatore è infatti nuovamente intervenuto sul regime sanzionatorio in materia di reati connessi con l’uso di sostanze stupefacenti, ed in specie sull’art. 73 TUSTUP , ampliando le opportunità di accesso alla pena del lavoro di pubblica utilità, disciplinato dall’art. 54 del d. lgs. 28.8.2000 n. 274 (recante le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). La possibilità di usufruire del lavoro sostitutivo in caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art. 73 TUSTUP era stata introdotta dalla legge di conversione del d.l. 30.12.2005 n. 272, che aveva inserito il comma 5-bis nell’art. 73 del citato testo unico . A seguito di tale interpolazione, dal 2006 il tossicodipendente o l’assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope responsabile di taluno dei delitti previsti dall’art. 73 TUSTUP può beneficiare dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità, purché il fatto commesso risulti di “lieve entità” ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. Come anticipato, l'intervento normativo del 2013 ha ulteriormente esteso le occasioni di irrogazione del lavoro di pubblica utilità, ampliando il novero dei reati presupposto per l’applicazione di tale sanzione. L’effetto estensivo risulta tuttavia ridimensionato dall’incremento dei requisiti soggettivi necessari per l’ammissione al più indulgente trattamento sanzionatorio. Il citato intervento legislativo ha peraltro generato alcune aporie di sistema nella disciplina del lavoro di pubblica di utilità.

Le nuove opportunità di ammissione dei tossicodipendenti al lavoro di pubblica utilità.

PANEBIANCO, Giuseppina
2013-01-01

Abstract

Il contributo analizza le modifiche apportate dall'art. 3 d.l. n. 78/2013 al Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990). Il legislatore è infatti nuovamente intervenuto sul regime sanzionatorio in materia di reati connessi con l’uso di sostanze stupefacenti, ed in specie sull’art. 73 TUSTUP , ampliando le opportunità di accesso alla pena del lavoro di pubblica utilità, disciplinato dall’art. 54 del d. lgs. 28.8.2000 n. 274 (recante le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). La possibilità di usufruire del lavoro sostitutivo in caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art. 73 TUSTUP era stata introdotta dalla legge di conversione del d.l. 30.12.2005 n. 272, che aveva inserito il comma 5-bis nell’art. 73 del citato testo unico . A seguito di tale interpolazione, dal 2006 il tossicodipendente o l’assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope responsabile di taluno dei delitti previsti dall’art. 73 TUSTUP può beneficiare dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità, purché il fatto commesso risulti di “lieve entità” ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. Come anticipato, l'intervento normativo del 2013 ha ulteriormente esteso le occasioni di irrogazione del lavoro di pubblica utilità, ampliando il novero dei reati presupposto per l’applicazione di tale sanzione. L’effetto estensivo risulta tuttavia ridimensionato dall’incremento dei requisiti soggettivi necessari per l’ammissione al più indulgente trattamento sanzionatorio. Il citato intervento legislativo ha peraltro generato alcune aporie di sistema nella disciplina del lavoro di pubblica di utilità.
2013
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