La Corte di cassazione, intervenendo sul delicato tema del regime carcerario dettato dall’art. 41 bis ord. penit., ritiene che la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario si giustifichi solo in presenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Ogni limitazione non espressamente prevista non potra` essere supposta sulla base di una presunta incompatibilita` tra il regime di ‘‘carcere duro’’ e le regole ordinarie, le quali potranno dunque - opportunamente adattate - trovare applicazione. In assenza di esplicite esclusioni, non vi sono ragioni, quindi, per non consentire la compensazione di un colloquio mensile non fruito. La questione affrontata fornisce, altresı`, l’occasione per riflettere sulla compatibilita` del regime carcerario speciale con le istanze sovranazionali di tutela dei diritti dell’uomo.
Il regime carcerario speciale previsto dall’art. 41-bis ord. pen.: un difficile equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti del detenuto.
TRAVAGLIA CICIRELLO, TERESA
2014-01-01
Abstract
La Corte di cassazione, intervenendo sul delicato tema del regime carcerario dettato dall’art. 41 bis ord. penit., ritiene che la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario si giustifichi solo in presenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Ogni limitazione non espressamente prevista non potra` essere supposta sulla base di una presunta incompatibilita` tra il regime di ‘‘carcere duro’’ e le regole ordinarie, le quali potranno dunque - opportunamente adattate - trovare applicazione. In assenza di esplicite esclusioni, non vi sono ragioni, quindi, per non consentire la compensazione di un colloquio mensile non fruito. La questione affrontata fornisce, altresı`, l’occasione per riflettere sulla compatibilita` del regime carcerario speciale con le istanze sovranazionali di tutela dei diritti dell’uomo.Pubblicazioni consigliate
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