Abstract: Lo studio in oggetto si propone di fornire una diversa spiegazione delle differenze tra l’esempio di stipulatio praepostera contenuto in Inst. 3.19.14 e quello riportato nel corrispondente passo della Parafrasi, che la dottrina ha cercato di chiarire, convinta dell’esistenza di un’unica nozione di stipulatio praepostera, identica sia nel diritto classico che in quello giustinianeo. In questa prospettiva è apparso plausibile ipotizzare come il passaggio dall’inutilitas all’utilitas della stipulatio praepostera abbia determinato la nascita di una nuova nozione che giustifica un'evoluzione dell’istituto dal diritto classico a quello giustinianeo. In particolare – dopo avere chiarito che in diritto classico i giuristi consideravano praepostera, e quindi inutilis, quella stipulatio sottoposta a condizione sospensiva la cui formulazione prevedeva un adempimento sicuramente anticipato rispetto al verificarsi dell’avvenimento futuro – si è cercata di precisare la nozione di utilis praepostera stipulatio, di individuarne la ratio e di dimostrare come il suo ampliamento, che in dottrina viene collegato alla riforma giustinianea, possa essere stato invece già conseguente alla riforma di Leone I

Qualche puntualizzazione sulla evoluzione della nozione di stipulatio praepostera nel passaggio dall'inutilitas all'utilitas

SCARCELLA, Agatina Stefania
2014-01-01

Abstract

Abstract: Lo studio in oggetto si propone di fornire una diversa spiegazione delle differenze tra l’esempio di stipulatio praepostera contenuto in Inst. 3.19.14 e quello riportato nel corrispondente passo della Parafrasi, che la dottrina ha cercato di chiarire, convinta dell’esistenza di un’unica nozione di stipulatio praepostera, identica sia nel diritto classico che in quello giustinianeo. In questa prospettiva è apparso plausibile ipotizzare come il passaggio dall’inutilitas all’utilitas della stipulatio praepostera abbia determinato la nascita di una nuova nozione che giustifica un'evoluzione dell’istituto dal diritto classico a quello giustinianeo. In particolare – dopo avere chiarito che in diritto classico i giuristi consideravano praepostera, e quindi inutilis, quella stipulatio sottoposta a condizione sospensiva la cui formulazione prevedeva un adempimento sicuramente anticipato rispetto al verificarsi dell’avvenimento futuro – si è cercata di precisare la nozione di utilis praepostera stipulatio, di individuarne la ratio e di dimostrare come il suo ampliamento, che in dottrina viene collegato alla riforma giustinianea, possa essere stato invece già conseguente alla riforma di Leone I
2014
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