L’articolo analizza la problematica delle conseguenze sull’atto impositivo, della mancata valutazione (cui va equiparata la valutazione con semplici “clausole di stile” o “formule di rito”) delle osservazioni che il contribuente può comunicare all’Ufficio fiscale, entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, secondo il disposto dell’art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212. Prendendo le mosse dalla rilevanza che ha oggi assunto il principio del contraddittorio procedimentale, a livello di diritto comunitario ed interno, la soluzione corretta va ravvisata nella nullità (anche se non espressamente prevista) dell’atto impositivo che non abbia debitamente motivato in ordine alle osservazioni del contribuente, verificandosi in tal caso una violazione, sia pur “indiretta”, dell’anzidetto principio.
Mancata considerazione delle osservazioni del contribuente e invalidità dell’atto impositivo (art. 12, comma 7, Statuto del contribuente)
COLLI VIGNARELLI, Andrea
2014-01-01
Abstract
L’articolo analizza la problematica delle conseguenze sull’atto impositivo, della mancata valutazione (cui va equiparata la valutazione con semplici “clausole di stile” o “formule di rito”) delle osservazioni che il contribuente può comunicare all’Ufficio fiscale, entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, secondo il disposto dell’art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212. Prendendo le mosse dalla rilevanza che ha oggi assunto il principio del contraddittorio procedimentale, a livello di diritto comunitario ed interno, la soluzione corretta va ravvisata nella nullità (anche se non espressamente prevista) dell’atto impositivo che non abbia debitamente motivato in ordine alle osservazioni del contribuente, verificandosi in tal caso una violazione, sia pur “indiretta”, dell’anzidetto principio.Pubblicazioni consigliate
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