L'analisi rappresenta un commento alla decisione n. 18066/ 2014 della Corte di cassazione, in materia di divorzio su domanda congiunta, in cui uno dei coniugi , dopo la proposizione della domanda, esercita "un diritto di recesso" dagli accordi, impugnando la sentenza definitiva.Si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema corte, che ha rigettato la proposizione del gravame, sulla base della considerazione che la sentenza recepisce, sostanzialmente l'accordo dei coniugi. Sulla base delle norme generali in materia di impugnazione mancherebbe il presupposto fondamentale costituito dall'interesse ad agire .
La sentenza di divorzio su domanda congiunta e l'impugnazione da parte di uno dei coniugi
ASTONE, Antonina
2015-01-01
Abstract
L'analisi rappresenta un commento alla decisione n. 18066/ 2014 della Corte di cassazione, in materia di divorzio su domanda congiunta, in cui uno dei coniugi , dopo la proposizione della domanda, esercita "un diritto di recesso" dagli accordi, impugnando la sentenza definitiva.Si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema corte, che ha rigettato la proposizione del gravame, sulla base della considerazione che la sentenza recepisce, sostanzialmente l'accordo dei coniugi. Sulla base delle norme generali in materia di impugnazione mancherebbe il presupposto fondamentale costituito dall'interesse ad agire .File | Dimensione | Formato | |
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