La risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente comporta l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere al promittente venditore l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo. La retroattività degli effetti della pronuncia di risoluzione per inadempimento, che ha natura costitutiva, non può essere estesa a soggetti che sono terzi rispetto al contratto dichiarato risolto, per i quali vale la regola generale secondo cui le pronunce di carattere costitutivo producono effetti dalmomento del passaggio in giudicato.
Risoluzione di preliminare di vendita e di sub-preliminare: effetti retroattivi e posizione dei terzi
FAZIO, Eugenio
2015-01-01
Abstract
La risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente comporta l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere al promittente venditore l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo. La retroattività degli effetti della pronuncia di risoluzione per inadempimento, che ha natura costitutiva, non può essere estesa a soggetti che sono terzi rispetto al contratto dichiarato risolto, per i quali vale la regola generale secondo cui le pronunce di carattere costitutivo producono effetti dalmomento del passaggio in giudicato.File | Dimensione | Formato | |
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