Il diritto ad essere informati costituisce la base per la “formazione” di una corretta opinione pubblica, nonché per l’attuazione dei principi di democrazia e sovranità popolare (art. 1 Cost.), del libero sviluppo della persona (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza formale e sostanziale degli individui (art. 3 Cost.). Non è soltanto “il diritto di ricevere quanto viene manifestato o espresso, ma innanzitutto la possibilità di muoversi e agire per il reperimento delle informazioni mediante l’accesso non soltanto ai mezzi di comunicazione, ma anche attraverso la raccolta di dati e l’osservazione diretta degli avvenimenti. La notizia non è un dato astratto alla mercé di tutti, perché riguarda la persona e la sua immagine in un dato momento storico; i dati personali, vale la pena ricordarlo, costituiscono una parte dell’espressione della personalità dell’individuo . E allora, deve essere consentito alla persona, a tutela della sua identità, di esercitare il proprio diritto di libertà informatica, che consiste nel potere disporre dei propri dati, ovvero delle notizie che lo riguardano, e quindi nella possibilità di chiedere sia il diritto alla contestualizzazione del dato o della notizia, perché “una verità non aggiornata non è una verità”, sia il diritto all'oblio su ciò che non è più parte della sua identità personale.
Titolo: | IL DIRITTO ALL'OBLIO TRA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Rivista: | |
Abstract: | Il diritto ad essere informati costituisce la base per la “formazione” di una corretta opinione pubblica, nonché per l’attuazione dei principi di democrazia e sovranità popolare (art. 1 Cost.), del libero sviluppo della persona (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza formale e sostanziale degli individui (art. 3 Cost.). Non è soltanto “il diritto di ricevere quanto viene manifestato o espresso, ma innanzitutto la possibilità di muoversi e agire per il reperimento delle informazioni mediante l’accesso non soltanto ai mezzi di comunicazione, ma anche attraverso la raccolta di dati e l’osservazione diretta degli avvenimenti. La notizia non è un dato astratto alla mercé di tutti, perché riguarda la persona e la sua immagine in un dato momento storico; i dati personali, vale la pena ricordarlo, costituiscono una parte dell’espressione della personalità dell’individuo . E allora, deve essere consentito alla persona, a tutela della sua identità, di esercitare il proprio diritto di libertà informatica, che consiste nel potere disporre dei propri dati, ovvero delle notizie che lo riguardano, e quindi nella possibilità di chiedere sia il diritto alla contestualizzazione del dato o della notizia, perché “una verità non aggiornata non è una verità”, sia il diritto all'oblio su ciò che non è più parte della sua identità personale. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11570/3059631 |
Appare nelle tipologie: | 14.a.1 Articolo su rivista |