Nel caso in cui un datore di lavoro si rifiuti di assumere un lavoratore (o decida di licenziare un dipendente) che indossi un velo islamico, proprio a causa della particolare pratica religiosa, sembrerebbe configurarsi una discriminazione basata sulla religione, in contrasto con la direttiva 78/2000/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro. Tuttavia, l'articolo 4, par. 1 della stessa direttiva prevede che una differenza di trattamento basata su una caratteristica legata ai motivi elencati non costituisce discriminazione se la religione o convinzione è un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'articolo esamina la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Corte di cassazione francese il 24 aprile 2015, che verte proprio sull'interpretazione dell'art. 4, par. 1 cit., e sulla possibilità che esso trovi applicazione nella fattispecie richiamata.

Quando è l'abito a fare il lavoratore. La questione del velo islamico, tra libertà di manifestazione della religione ed esigenze dell'impresa

LICASTRO, Angelo
2015-01-01

Abstract

Nel caso in cui un datore di lavoro si rifiuti di assumere un lavoratore (o decida di licenziare un dipendente) che indossi un velo islamico, proprio a causa della particolare pratica religiosa, sembrerebbe configurarsi una discriminazione basata sulla religione, in contrasto con la direttiva 78/2000/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro. Tuttavia, l'articolo 4, par. 1 della stessa direttiva prevede che una differenza di trattamento basata su una caratteristica legata ai motivi elencati non costituisce discriminazione se la religione o convinzione è un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'articolo esamina la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Corte di cassazione francese il 24 aprile 2015, che verte proprio sull'interpretazione dell'art. 4, par. 1 cit., e sulla possibilità che esso trovi applicazione nella fattispecie richiamata.
2015
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