La proprietà, riconosciuta in ambito europeo come un diritto fondamentale, nel nostro ordinamento rimane comunque conformata e condizionata alla realizzazione di interessi generali, secondo le specifiche previsioni del legislatore. Limiti, vincoli, obblighi e oneri concorrono a formare quella situazione giuridica soggettiva in cui, intorno al diritto che consente al proprietario di soddisfare il proprio interesse, la proprietà privata assolve la funzione sociale prevista dall’art. 42 della Costituzione. In particolare, il proprietario di un fondo rustico (ma anche il titolare di altro diritto reale di godimento) destinato alla produzione agroalimentare e ad un ambiente salubre deve adottare tutte le misure di prevenzione e precauzione necessarie affinché il bene (avente un’evidente rilevanza sociale) non venga contaminato da rifiuti - pure ad opera di terzi - in funzione di quella sicurezza alimentare che costituisce l’interesse primario per i consumatori. Il monitoraggio, l’identificazione e gestione a priori dei rischi impongono limiti al proprietario nell’esercizio del proprio diritto; così come ulteriori limiti sono individuabili allorquando lo stesso - seppur non responsabile dell’evento inquinante - è chiamato a sopportare in prima persona oneri reali e vincoli anche di carattere economico.
Proprietà privata, sicurezza agroalimentare e tutela ambientale (a proposito della gestione dei siti contaminati)
TOMMASINI, Alessandra
2015-01-01
Abstract
La proprietà, riconosciuta in ambito europeo come un diritto fondamentale, nel nostro ordinamento rimane comunque conformata e condizionata alla realizzazione di interessi generali, secondo le specifiche previsioni del legislatore. Limiti, vincoli, obblighi e oneri concorrono a formare quella situazione giuridica soggettiva in cui, intorno al diritto che consente al proprietario di soddisfare il proprio interesse, la proprietà privata assolve la funzione sociale prevista dall’art. 42 della Costituzione. In particolare, il proprietario di un fondo rustico (ma anche il titolare di altro diritto reale di godimento) destinato alla produzione agroalimentare e ad un ambiente salubre deve adottare tutte le misure di prevenzione e precauzione necessarie affinché il bene (avente un’evidente rilevanza sociale) non venga contaminato da rifiuti - pure ad opera di terzi - in funzione di quella sicurezza alimentare che costituisce l’interesse primario per i consumatori. Il monitoraggio, l’identificazione e gestione a priori dei rischi impongono limiti al proprietario nell’esercizio del proprio diritto; così come ulteriori limiti sono individuabili allorquando lo stesso - seppur non responsabile dell’evento inquinante - è chiamato a sopportare in prima persona oneri reali e vincoli anche di carattere economico.File | Dimensione | Formato | |
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