Se nel quadro del diritto internazionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto al ricongiungimento è stato riconosciuto come espressione del diritto al rispetto della vita familiare, dando luogo a un difficile bilanciamento tra interesse ai legami affettivi e interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, alla luce dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il diritto al ricongiungimento ha risentito piuttosto del suo legame con uno degli obiettivi fondamentali dei trattati istitutivi, ovvero la realizzazione del diritto alla libera circolazione delle persone. Il quadro normativo complessivo impone di considerare e valutare se questo “nuovo” diritto sia effettivamente “fondamentale”.
Il diritto al ricongiungimento e all'unità familiare
PARRINELLO, Concetta
2015-01-01
Abstract
Se nel quadro del diritto internazionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto al ricongiungimento è stato riconosciuto come espressione del diritto al rispetto della vita familiare, dando luogo a un difficile bilanciamento tra interesse ai legami affettivi e interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, alla luce dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il diritto al ricongiungimento ha risentito piuttosto del suo legame con uno degli obiettivi fondamentali dei trattati istitutivi, ovvero la realizzazione del diritto alla libera circolazione delle persone. Il quadro normativo complessivo impone di considerare e valutare se questo “nuovo” diritto sia effettivamente “fondamentale”.File | Dimensione | Formato | |
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