La recente proposta di abolizione della TASI e di alcune altre imposte patrimoniali sugli immobili ha riportato l’attenzione mediatica sui tributi locali; questi ultimi colpiscono spesso beni immobili non liquidi, posseduti da chi è privo di altre entrate idonee ad effettuare il pagamento, e sui Comuni incombe una massa di microcrediti di importo individualmente irrilevante, di cui la magistratura contabile chiede anche conto. La prima abitazione non è liquida e non è espropriabile, mentre spesso - nei piccoli Comuni - l’unica disponibilità dei debitori è quella di effettuare Lavori di Utilità Collettiva (LUC). Ci chiediamo in quale misura sia possibile introdurre nella gestione degli enti locali un pragmatico e solidale principio di partecipazione materiale del cittadino alle pubbliche attività, come pagamento dei tributi «in natura». A questa sensata soluzione contribuisce fiscalmente anche la disposizione sulla sostanziale irrilevanza reddituale dei c.d. «lavori socialmente utili», che neutralizza l’imposizione fiscale sul reddito rappresentato dal lavoro a beneficio della comunità.
Poteri dei sindaci di accettare lavori socialmente utili in pagamento dei tributi locali: una soluzione contingente, difficilmente destinata ad essere istituzionalizzata
INGRAO, Giuseppe
2015-01-01
Abstract
La recente proposta di abolizione della TASI e di alcune altre imposte patrimoniali sugli immobili ha riportato l’attenzione mediatica sui tributi locali; questi ultimi colpiscono spesso beni immobili non liquidi, posseduti da chi è privo di altre entrate idonee ad effettuare il pagamento, e sui Comuni incombe una massa di microcrediti di importo individualmente irrilevante, di cui la magistratura contabile chiede anche conto. La prima abitazione non è liquida e non è espropriabile, mentre spesso - nei piccoli Comuni - l’unica disponibilità dei debitori è quella di effettuare Lavori di Utilità Collettiva (LUC). Ci chiediamo in quale misura sia possibile introdurre nella gestione degli enti locali un pragmatico e solidale principio di partecipazione materiale del cittadino alle pubbliche attività, come pagamento dei tributi «in natura». A questa sensata soluzione contribuisce fiscalmente anche la disposizione sulla sostanziale irrilevanza reddituale dei c.d. «lavori socialmente utili», che neutralizza l’imposizione fiscale sul reddito rappresentato dal lavoro a beneficio della comunità.File | Dimensione | Formato | |
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