L’interesse per l’indagine della responsabilità fiscale dei liquidatori precede addirittura l’approvazione del testo originario dell’art. 36 d.p.r. n. 602 del 1973 e può ben affermarsi non si sia mai spento né affievolito. Questo perché rappresenta un coinvolgimento di un soggetto terzo rispetto al rapporto fiscale ed estraneo alle dinamiche proprie dell’obbligazione tributaria, per sua natura corrispondente alla manifestazione di capacità contributiva. Inoltre, si tratta di una responsabilità speciale che è necessario confrontare con quella generica già affermata dalla normativa civile e valevole a tutela di tutti i creditori sociali. Infine, perché tale responsabilità è collegata allo «spirare» dell’autonomia societaria e, pertanto, si deve confrontare anche con i problemi discendenti da questa dissoluzione, poiché questa perdita di capacità soggettiva e patrimoniale del soggetto societario è intrinsecamente collegata alle responsabilità in questione. Se il venir meno dello «schermo societario» ha, sovente, condizionato l’esegesi delle responsabilità dei soci, lasciando intendere che si potesse definirle in termini, lato sensu, successori, per via della compenetrazione tra i due soggetti in questione, cioè tra società e soci appunto, tale soluzione, comunque discussa e discutibile, non è mai parsa condivisibile né, dunque, adottabile anche nei confronti delle responsabilità dei liquidatori, la cui natura giuridica rimane, in ogni caso, irrisolta. I recenti interventi legislativi, subentrati alle precedenti revisioni che già avevano influito pesantemente sulla definizione della norma in esame, non hanno, peraltro, risolto le incertezze e i dubbi espressi da una giurisprudenza a un tempo attenta e irresoluta, recentemente piuttosto critica sull’intero impianto di un intervento manifestamente eccedente i limiti oggetto della delega per la semplificazione fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23. Eppure si tratta di un intervento necessario, non inatteso né intempestivo, che, anzi, documenta una consapevolezza da parte del legislatore, di alcune rilevanti problematiche, tuttavia oggetto di dibattito, alle quali, sicuramente, ha il pregio di tentare di offrire rimedio, pur rinnovando o ignorando dubbi che non riesce a fugare e dimostrandosi sin troppo «vulnerabile» sotto molteplici profili.

La natura giuridica atipica della responsabilità fiscale dei liquidatori, tra problemi e incertezze <>

NICOTINA, Ludovico
2016-01-01

Abstract

L’interesse per l’indagine della responsabilità fiscale dei liquidatori precede addirittura l’approvazione del testo originario dell’art. 36 d.p.r. n. 602 del 1973 e può ben affermarsi non si sia mai spento né affievolito. Questo perché rappresenta un coinvolgimento di un soggetto terzo rispetto al rapporto fiscale ed estraneo alle dinamiche proprie dell’obbligazione tributaria, per sua natura corrispondente alla manifestazione di capacità contributiva. Inoltre, si tratta di una responsabilità speciale che è necessario confrontare con quella generica già affermata dalla normativa civile e valevole a tutela di tutti i creditori sociali. Infine, perché tale responsabilità è collegata allo «spirare» dell’autonomia societaria e, pertanto, si deve confrontare anche con i problemi discendenti da questa dissoluzione, poiché questa perdita di capacità soggettiva e patrimoniale del soggetto societario è intrinsecamente collegata alle responsabilità in questione. Se il venir meno dello «schermo societario» ha, sovente, condizionato l’esegesi delle responsabilità dei soci, lasciando intendere che si potesse definirle in termini, lato sensu, successori, per via della compenetrazione tra i due soggetti in questione, cioè tra società e soci appunto, tale soluzione, comunque discussa e discutibile, non è mai parsa condivisibile né, dunque, adottabile anche nei confronti delle responsabilità dei liquidatori, la cui natura giuridica rimane, in ogni caso, irrisolta. I recenti interventi legislativi, subentrati alle precedenti revisioni che già avevano influito pesantemente sulla definizione della norma in esame, non hanno, peraltro, risolto le incertezze e i dubbi espressi da una giurisprudenza a un tempo attenta e irresoluta, recentemente piuttosto critica sull’intero impianto di un intervento manifestamente eccedente i limiti oggetto della delega per la semplificazione fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23. Eppure si tratta di un intervento necessario, non inatteso né intempestivo, che, anzi, documenta una consapevolezza da parte del legislatore, di alcune rilevanti problematiche, tuttavia oggetto di dibattito, alle quali, sicuramente, ha il pregio di tentare di offrire rimedio, pur rinnovando o ignorando dubbi che non riesce a fugare e dimostrandosi sin troppo «vulnerabile» sotto molteplici profili.
2016
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