Lo studio si concentra sui contenuti del regolamento UE n. 806/2014 (reg. SRM), che, collocandosi nell'alveo delle misure normative volte a realizzare l'Unione bancaria europea, istituisce e disciplina il cd. Single Resolution Mechanism, integrando la direttiva n. 59/2014 sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (BRRD). L'obiettivo dello scritto è quello di individuare, attraverso un'attenta analisi del predetto regolamento, i principali aspetti critici e le più rilevanti problematiche giuridiche connesse all'istituzione di un apparato estremamente sofisticato ed innovativo, quale il SRM. In quest'ottica, dopo avere descritto i presupposti storici e giuridici che hanno dato luogo all'adozione del regolamento SRM e delineato l'ambito di applicazione del medesimo (anche in rapporto alla direttiva BRRD), si esamina il complesso funzionamento del nuovo Meccanismo Unico di Risoluzione, evidenziando in particolare il ruolo del Single Resolution Board (nuova agenzia europea sulla quale è imperniato l'intero meccanismo) e delle istituzioni comunitarie (Commissione europea e Consiglio) chiamate a intervenire nelle procedure di risoluzione, al fine di delimitare gli ampi spazi di discrezionalità di cui il Board gode. Si procede quindi ad analizzare gli aspetti critici del SRM, sottolineando, in particolare, sia l'eccessiva complessità dei processi decisionali interni al nuovo meccanismo (cui si ricollegano, peraltro, delicate questioni di compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo), sia i problemi relativi alla base giuridica utilizzata per la creazione del medesimo (l'art. 114 TFUE, norma da taluni ritenuta inadeguata a fondare un apparato giuridico così articolato e, soprattutto, ad istituire una nuova agenzia atipica, munita di rilevanti poteri, quale il Single Resolution Board), rilevando, tuttavia, come questi ultimi possano ritenersi sostanzialmente superati, in virtù dei più recenti orientamenti della giurisprudenza europea (caso ESMA). Si affronta inoltre il controverso tema dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, analizzando le problematiche connesse all'uso dei cd. fondi di risoluzione nazionali e del futuro Fondo di risoluzione unico. Si conclude formulando un giudizio sostanzialmente positivo in merito alla struttura ed al funzionamento del SRM, dovendosi ritenere che, dati i vincoli imposti dall'attuale diritto europeo, il nuovo apparato rappresenti, pur con i limiti e le carenze evidenziate, una soluzione di compromesso equilibrata ed apprezzabile, potenzialmente in grado di assicurare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi per i quali l'apparato medesimo è stato ideato.

Il Single Resolution Mechanism (Regolamento UE n. 806/2014). Lineamenti generali e problemi di fondo.

CIRAOLO, Francesco
2015-01-01

Abstract

Lo studio si concentra sui contenuti del regolamento UE n. 806/2014 (reg. SRM), che, collocandosi nell'alveo delle misure normative volte a realizzare l'Unione bancaria europea, istituisce e disciplina il cd. Single Resolution Mechanism, integrando la direttiva n. 59/2014 sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (BRRD). L'obiettivo dello scritto è quello di individuare, attraverso un'attenta analisi del predetto regolamento, i principali aspetti critici e le più rilevanti problematiche giuridiche connesse all'istituzione di un apparato estremamente sofisticato ed innovativo, quale il SRM. In quest'ottica, dopo avere descritto i presupposti storici e giuridici che hanno dato luogo all'adozione del regolamento SRM e delineato l'ambito di applicazione del medesimo (anche in rapporto alla direttiva BRRD), si esamina il complesso funzionamento del nuovo Meccanismo Unico di Risoluzione, evidenziando in particolare il ruolo del Single Resolution Board (nuova agenzia europea sulla quale è imperniato l'intero meccanismo) e delle istituzioni comunitarie (Commissione europea e Consiglio) chiamate a intervenire nelle procedure di risoluzione, al fine di delimitare gli ampi spazi di discrezionalità di cui il Board gode. Si procede quindi ad analizzare gli aspetti critici del SRM, sottolineando, in particolare, sia l'eccessiva complessità dei processi decisionali interni al nuovo meccanismo (cui si ricollegano, peraltro, delicate questioni di compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo), sia i problemi relativi alla base giuridica utilizzata per la creazione del medesimo (l'art. 114 TFUE, norma da taluni ritenuta inadeguata a fondare un apparato giuridico così articolato e, soprattutto, ad istituire una nuova agenzia atipica, munita di rilevanti poteri, quale il Single Resolution Board), rilevando, tuttavia, come questi ultimi possano ritenersi sostanzialmente superati, in virtù dei più recenti orientamenti della giurisprudenza europea (caso ESMA). Si affronta inoltre il controverso tema dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, analizzando le problematiche connesse all'uso dei cd. fondi di risoluzione nazionali e del futuro Fondo di risoluzione unico. Si conclude formulando un giudizio sostanzialmente positivo in merito alla struttura ed al funzionamento del SRM, dovendosi ritenere che, dati i vincoli imposti dall'attuale diritto europeo, il nuovo apparato rappresenti, pur con i limiti e le carenze evidenziate, una soluzione di compromesso equilibrata ed apprezzabile, potenzialmente in grado di assicurare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi per i quali l'apparato medesimo è stato ideato.
2015
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